Gli accantonamenti operati dalle società ai fini dell'indennità suppletiva di clientela - riconosciuta agli agenti e ai rappresentanti di commercio in caso di scioglimento anticipato del contratto per iniziativa della società - sono deducibili solo nell'esercizio in cui l'indennità viene concretamente corrisposta. L'Agenzia delle Entrate recepisce l'orientamento della Corte di Cassazione, modificando la precedente posizione assunta con risoluzione n. 59/E/2004.
(Circolare Agenzia delle Entrate 06/07/2007, n. 42/E)

0 commenti:

 
Top