Gli ordinativi per l'esecuzione di lavori affidati mediante procedure in economia sono riconducibili ai documenti soggetti all'imposta di bollo fin dall'origine, indipendentemente dall'ammontare della spesa. Inoltre, vanno registrati in caso d'uso se tutte le disposizioni contenute riguardano operazioni soggette a Iva e al pagamento della relativa imposta, nel contratto in cui è parte lo Stato, deve provvedere unicamente l'altra parte contraente, a meno che l'atto non sia presentato volontariamente per la registrazione dall'amministrazione statale.

Queste le precisazioni contenute nella risoluzione n. 162/E dell'11 luglio 2007, con cui l'Agenzia delle entrate risponde al quesito posto da un ufficio del ministero della Difesa che intende conoscere il trattamento tributario, ai fini dell'imposta di bollo, per i contratti in economia stipulati per l'esecuzione di lavori di importo non superiore a 20mila euro.

Il dubbio viene sciolto rifacendosi al contenuto dell'articolo 2 della tariffa allegata al Dpr n. 642/1972, secondo cui scontano l'imposta di bollo, nella misura di 14,62 euro per ogni foglio, le "scritture private contenenti convenzioni o dichiarazioni anche unilaterali con le quali si creano, si modificano, si estinguono, si accertano o si documentano rapporti giuridici di ogni specie, descrizioni, constatazioni e inventari destinati a far prova fra le parti che li hanno sottoscritti", tra le quali sono riconducibili - sostiene il documento di prassi - gli ordinativi per l'esecuzione dei lavori, sottoscritti dal responsabile del procedimento e dalla ditta che esegue gli interventi.

Dal momento che la norma richiamata non fa riferimento ad alcun limite di spesa, l'imposta sarà sempre dovuta, a prescindere appunto dall'ammontare indicato nell'ordinativo.

Relativamente, invece, agli obblighi di registrazione, la soluzione va ricercata nel Dpr n. 131/1986. In particolare, il comma 2 dell'articolo 5 prevede, per le scritture private non autenticate (tali vanno considerati gli ordinativi in esame), l'adempimento in caso d'uso se tutte le disposizioni in esse contemplate sono relative ad operazioni soggette all'Iva. Mentre l'articolo 57, nei contratti in cui è parte lo Stato, individua nell'altra parte il soggetto obbligato al pagamento dell'imposta, a meno che non sia l'amministrazione statale a presentare volontariamente l'atto per la registrazione.

0 commenti:

 
Top