L’incasso documentario è una forma di pagamento che vede il venditore conferire alla propria banca mandato ad incassare l’importo della fornitura dal compratore o raccoglierne l’accettazione su una tratta, contro consegna dei documenti commerciali (fatture, documenti di spedizione, ecc.) ed eventuali documenti finanziari. (Prima parte).

Tale forma di pagamento è conosciuta anche con il nome C.A.D. “Cash Against Documents” (nel sistema di pagamento C.O.D. - Cash On Delivery - i documenti viaggiano con la merce, nell’incasso documentario essi viaggiano separatamente, generalmente tramite banca).

Nell’intento di uniformare le diverse interpretazioni nell’ambito degli scambi internazionali e di disciplinare obblighi e responsabilità delle parti interessate, la Camera di Commercio Internazionale di Parigi (CCI) ha regolamentato questa forma di pagamento con la Pubblicazione n. 522 "Norme uniformi relative agli incassi" conosciuta con il nome NUI, in vigore dal 1° gennaio 1996.

Soggetti

Cedente: è l’esportatore che affida l’operazione d’incasso alla propria banca

Banca trasmittente: è la banca alla quale il cedente-esportatore ha affidato l’operazione d’incasso

Banca presentatrice: è la banca incaricata dell’incasso, che effettua la presentazione dei documenti al trassato-importatore

Trassato: è l’importatore al quale deve essere effettuata la presentazione in conformità con l’ordine di incasso.

Modalità di regolamento

Documenti contro pagamento (D/P), ovvero "documents against payment": la banca presentatrice è tenuta a consegnare i documenti all’importatore contro il pagamento della somma indicata.

Documenti contro accettazione (D/A), ovvero "documents against acceptance”: la banca presentatrice è tenuta a consegnare i documenti all’importatore contro l’accettazione di una o più cambiali tratte o firma di pagherò cambiario. Tali effetti possono essere trattenuti per il successivo incasso sino alla scadenza stabilita, oppure possono essere restituiti alla banca trasmittente, secondo le istruzioni ricevute.

Documenti contro garanzia bancaria: prevede, ai fini della consegna dei documenti, un duplice adempimento: accettazione di effetti a scadenza e contemporaneo rilascio di una garanzia bancaria a favore del venditore o avallo dei predetti titoli. In tal modo la banca garante si impegna al pagamento degli effetti alla scadenza in caso di inadempienza del compratore.

Documenti contro ricevuta o impegno chirografario: in presenza di un preesistente rapporto fiduciario fra le parti, i documenti possono essere consegnati dalla banca anche previo rilascio da parte del compratore di una semplice ricevuta o di un impegno a pagarne il prezzo; in tal caso il pagamento avverrà d’iniziativa del compratore.

Documenti franco pagamento: i documenti sono consegnati all’importatore contro semplice attestazione di ricevuta degli stessi; si versa, evidentemente, in una situazione di fiducia o di accordi pregressi che hanno regolato diversamente il pagamento del prezzo.

Documenti

Generalmente sono oggetto di un’operazione di incasso documentario i seguenti documenti:

fattura

documento di trasporto

documento di assicurazione

eventuale tratta

eventuali documenti necessari al transito doganale

eventuali altri documenti connessi alla natura della transazione, richiesti dalle norme dei Paesi interessati ovvero contrattualmente convenuti.

Fasi dell’incasso documentario

1. Conclusione del contratto commerciale: le controparti stipulano il contratto di vendita prevedendo il pagamento a mezzo incasso documentario, e definiscono il dettaglio dell’operazione di incasso.

2. Spedizione delle merci: l’esportatore invia le merci all’importatore secondo quanto pattuito contrattualmente.

3. Invio documenti alla banca trasmittente: il venditore consegna alla propria banca la documentazione richiesta dall’operazione d’incasso, accompagnata da un documento denominato istruzioni d’incasso, che contiene il dettaglio dell’operazione e le modalità cui le banche dovranno attenersi nel dare esecuzione al mandato.

La lettera di istruzioni deve indicare chiaramente:

il nominativo del trassato, cioè dell’acquirente estero con il relativo indirizzo

la banca estera d’appoggio, cioè la banca estera cui spedire i documenti e a cui dare le istruzioni circa l’incasso e/o l’accettazione

il soggetto/i cui compete il pagamento delle spese e delle commissioni d’incasso

ulteriori istruzioni per gestire l’incasso.

4. Ricevuta la documentazione la banca trasmittente verificherà che le istruzioni d’incasso siano pienamente applicabili e che tutti i documenti ricevuti siano ad esse conformi.

La banca dell’esportatore inoltra l’ordine d’incasso alla banca dell’importatore, provvedendo all’invio dei documenti alla banca presentatrice, limitandosi all’attività di gestione della rimessa e al controllo sull’operato della banca estera.

5. La banca presentatrice consegna i documenti all’importatore, nel rispetto delle indicazioni ricevute.

6. Ricevuta la notifica, l’importatore ritira i documenti ed effettua la prestazione secondo quanto stabilito nelle istruzioni di incasso.

7. Trasferimento interbancario dei fondi: la banca presentatrice trasmette alla banca trasmittente l’importo riscosso dall’importatore all’atto della consegna dei documenti o alla scadenza degli effetti.

8. Accredito del c/c dell’esportatore: la banca trasmittente accredita i fondi ricevuti al proprio cliente.

Ruolo delle banche

Nell’incasso documentario le banche si limitano a gestire i documenti e a rispettare scrupolosamente le istruzioni di incasso che rappresentano l’unica fonte di riferimento da cui sono desunte le rispettive responsabilità.

È opportuno che le banche coinvolte siano di elevato standing e intrattengano rapporti di corrispondenza.

Le banche non entrano nel rapporto contrattuale che lega importatore ed esportatore e non rispondono del buon fine dell’operazione.

Al contrario, nel credito documentario le banche svolgono un ruolo attivo, assumendo a favore dell’esportatore un impegno di pagamento autonomo.

Questa forma di pagamento presenta, quindi, diversi rischi.

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