L’Agenzia delle Entrate si pronuncia sulla deducibilità degli accantonamenti ai fondi per indennità suppletiva di clientela, ritenendoli deducibili solo nell’esercizio nel quale viene corrisposta l’indennità.L’Agenzia si adegua in tal modo all’orientamento consolidato della Cassazione e modifica la sua precedente posizione espressa con risoluzione n. 59/E del 9 aprile 2004.

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