In relazione al rapporto di conseguenzialità tra l'accertamento del reddito della società e di quello di partecipazione del socio, la Corte chiarisce che il principio generale della prevenzione del contrasto tra giudicati, e del divieto del ne bis in idem, impone al giudice di legittimità di verificare, anche d'ufficio, l'esistenza di giudicato esterno, evitando che si formino due regole giuridiche ex iudicato sulla stessa materia controversa.
(Cassazione civile Sentenza, Sez. trib., 15/06/2007, n. 14011)

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