Con l'art.8 della Legge n.448 del 28 dicembre 2001 - c.d. Finanziaria 2002 - pubblicata nel supplemento n.285/L della Gazzetta Ufficiale n.301 del 29 dicembre 2001, il legislatore ha disposto la soppressione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili - Invim. - qualora il presupposto impositivo si verifichi a partire dal 1 gennaio 2002.
Per effetto di tale norma viene, pertanto, anticipata di un anno la soppressione dell'Invim che il D.lgs n.504/92 - istitutivo dell'Ici - aveva previsto al 1° gennaio 2003.
Da notare che per effetto dell'introduzione dell'Ici l'Invim andava ormai a colpire il solo incremento di valore - dedotti gli oneri ammissibili - determinato dalla differenza tra il valore iniziale, fissato alla data di acquisto, e il valore finale, limitato al 31 dicembre 1992. Quanto all'Invim per le successioni e donazioni, questa era stata già soppressa con la legge n.140 del 1997 e sostituita da una imposta sostitutiva applicata sull'intero valore dell'immobile, a sua volta abrogata dalla legge 21.11.2000, n.342.
Breve excursus storico dell'imposta
L'imposta sull'incremento di valore degli immobili è stata istituita con il D.P.R. 26 ottobre 1972, n.643. Il decreto delegato istitutivo è stato il frutto di un complesso e lungo iter parlamentare che ha recepito ed ampliato le disposizioni sulla previgente imposta sull'incremento delle aree fabbricabili di cui alla legge 5 marzo 1963, n.246 (quest'ultima nata per far fronte all'inadeguatezza del sistema di imposizione di fronte alla massiccia espansione edilizia degli anni Sessanta).
L'Invim era un'imposta indiretta, a carattere patrimoniale, che colpiva la variazione oggettiva del valore venale dell'immobile ed era dovuta nei casi di:
a. vendita a titolo oneroso, usucapione o acquisto a titolo gratuito (anche mortis causa) del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento sul bene immobile;
b. decorso decennio di proprietà o enfiteusi da parte di qualsiasi soggetto diverso dalle persone fisiche (da notare, tuttavia, che l'Invim decennale è stata anticipata due volte - c.d. Invim straordinaria - con riferimento alla data dell'1.1.1983 e del 31.10.1991, nell'intento di reperire risorse finanziarie, così abbreviando, di fatto, il termine decennale).
La base imponibile era data dalla differenza tra il valore finale dell'immobile - rappresentato dal valore al momento del verificarsi di uno dei presupposti indicati con lett.a) e b) - e il valore iniziale - rappresentato dal valore dell'immobile alla data dell'acquisto o della precedente tassazione -, aumentato delle spese di acquisto, incrementative e di costruzione.
Il tributo si applicava con aliquote progressive per scaglioni, determinate sulla base del periodo di formazione dell'incremento stesso, e cioè, moltiplicando il valore iniziale e le spese di acquisto, incrementative e di costruzione, per il numero degli anni intercorrenti tra la data di acquisto o di riferimento, o la data in cui le spese sono state sostenute, e quella di alienazione o trasmissione del bene, ovvero di avvenuto compimento del decennio.
Tale operazione dava il c. d. valore di riferimento che permetteva di calcolare l'imposta, con una aliquota che i Comuni potevano scegliere tra un minimo e un massimo (da molti anni tutti i Comuni - a cui è affluito il gettito fino al dicembre 1992, mentre dal 1993 l'intero gettito è andato alle casse erariali - hanno scelto l'aliquota massima):
- dal 3% a 5%, sulla parte di incremento fino al 20% del valore di riferimento;
- dal 5% al 10%, sulla parte di incremento oltre il 20% e fino al 50% del valore di riferimento;
- dal 10% al 15%, sulla parte di incremento oltre il 50% e fino al 100% del valore di riferimento;
- dal 15% al 20%, sulla parte di incremento oltre il 100% e fino al 150% del valore di riferimento;
- dal 20% al 25%, sulla parte di incremento oltre il 150% e fino al 200% del valore di riferimento;
- dal 25% al 30%, sulla parte di incremento oltre il 200% del valore di riferimento.
I soggetti tenuti a presentare la dichiarazione Invim, a versare l'imposta principale e l'eventuale sanzione amministrativa (con diritto, naturalmente, di farsi rimborsare dai soggetti obbligati) erano i notai, in qualità di responsabili d'imposta. La loro responsabilità non si estendeva alle imposte complementari o suppletive ed alle relative soprattasse.
La dichiarazione andava presentata contestualmente all'atto da registrare ( cioè, normalmente, entro 20 giorni dalla data di stipulazione) o alla denuncia di successione ( cioè entro sei mesi dall'apertura della successione), e doveva contenere:
1. il valore iniziale del bene;
2. il valore finale dell'area e quello finale del fabbricato nell'ipotesi che vi sia stata utilizzazione edificatoria dell'area;
3. gli estremi di registrazione dell'atto o della denuncia in relazione ai quali venne determinato il valore iniziale, ovvero gli estremi dell'accertamento effettuato per l'imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili;
4. l'indicazione - a pena di decadenza - delle spese di acquisto, incrementative e di costruzione.
La dichiarazione ai fini dell'Invim decennale, oltre agli elementi sopra indicati sotto i numeri 1, 2, 3 e 4, doveva contenere l'indicazione del valore (finale) della proprietà, piena o nuda, dell'immobile al compimento del decennio.
Le obbligazioni conseguenti all'applicazione dell'imposta, delle relative soprattasse e degli interessi erano garantite da un privilegio speciale sugli immobili cui il tributo si riferiva, che dava diritto ad agire direttamente contro l'acquirente e pignorare il bene ceduto.
La Finanziaria del 2002
Alla luce del comma 1 del citato art.8, della cd.Finanziaria del 2002 - "L'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.643, non è dovuta per i presupposti che si verificano a decorrere dal 1° gennaio 2002 " - i contribuenti che dovranno cedere il diritto di proprietà o il diritto reale di godimento su un immobile, a partire dal 1° gennaio 2002, non dovranno più versare l'Invim.
La non assoggettabilità all'imposta si ha, naturalmente, anche nei casi di Invim decennale (possesso dell'immobile da parte di società o enti titolari del diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento): in questi casi non è dovuta l'imposta nel caso in cui il presupposto del decorso del decennio dall'acquisto, o comunque da una precedente tassazione, si verifichi a decorrere dal 1° gennaio 2002. La disposizione sopra evidenziata determinerà rilevanti risparmi d'imposta, in particolare nei casi in cui il divario fra i valori presi a confronto sia elevato oppure il possesso dell'immobile sia lontano nel tempo (risparmi, comunque, di fatto, parzialmente assorbiti dall'aumento delle tariffe professionali dei notai). In ordine all'Invim decennale, il comma 2 dell'art.8 della Finanziaria 2002 ha escluso l'obbligo di presentare la relativa dichiarazione qualora il valore finale dichiarato alla data del 31 ottobre 1991 - data in cui è stata anticipata l'ultima volta l'Invim decennale - non sia inferiore a quello che risultava dall'ammontare della rendita catastale, anche presunta, moltiplicata per i coefficienti previsti dall'art.1, comma 8, del D.L n.299/91, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1991, n.363, e sempre che non sia dovuta alcuna imposta. Si ricorda che, ai fini delle imposte sui redditi, l'Invim assolta è deducibile dalle plusvalenze tassabili ai sensi degli artt.81 e 82 del T.U.n.917/86.
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