Il ricorrente che propone, in sede di legittimità, una questione giuridica non trattata nella sentenza impugnata, al fine di evitare la statuizione di inammissibilità per novità della censura, deve allegare l'avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito ed indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto. In tal modo, la Corte di Cassazione è posta nelle condizioni di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa.
(Cassazione civile Sentenza 09/02/2007, n. 2944)

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