La corresponsione di un "utile di cottimo" a lavoratori assunti con contratto di apprendistato (previsto da CCNL) è compatibile con la previsione di cui all'art. 49, comma 4, lettera b), D.Lgs. n. 276/2003, qualora sia totalmente sganciato dal risultato produttivo del lavoratore, costituendo viceversa una voce retributiva fissa.
(Nota Ministero del Lavoro e della previdenza sociale 01/03/2007, prot. n. 25/I/0002758)

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