La corresponsione di un "utile di cottimo" a lavoratori assunti con contratto di apprendistato (previsto da CCNL) è compatibile con la previsione di cui all'art. 49, comma 4, lettera b), D.Lgs. n. 276/2003, qualora sia totalmente sganciato dal risultato produttivo del lavoratore, costituendo viceversa una voce retributiva fissa.
(Nota Ministero del Lavoro e della previdenza sociale 01/03/2007, prot. n. 25/I/0002758)
Home
»
»Nessuna etichetta
» Legittimo l'utile a cottimo se sganciato da finalità incentivanti.
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
0 commenti:
Posta un commento