L'art. 1, primo comma, legge fallimentare, circoscrive l'applicazione delle procedure di fallimento e di concordato preventivo agli "imprenditori esercenti un'attività commerciale, con esclusione degli enti pubblici e dei piccoli imprenditori". A tal fine, il secondo comma della norma in esame offre una nozione di piccolo imprenditore in senso negativo, sancendo che "ai fini del primo comma", non rientrano nella nozione di piccolo imprenditore coloro che abbiano superato almeno uno dei due parametri ivi previsti, relativi al capitale investito ed alla media dei ricavi lordi. Il Tribunale di Firenze, con sentenza assolutamente innovativa (31 gennaio 2007, n. 20), ha precisato che il mancato raggiungimento dei citati limiti quantitativi non determina ipso iure l'automatico riconoscimento della qualità di piccolo imprenditore. Tale connotazione dovrebbe, infatti, essere individuata anche sotto l'aspetto qualitativo, in base ai principi generali sanciti dall'art. 2083, c.c..

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