Introduzione
Con
nota n. 1376 dello scorso 13 febbraio 2007, il dipartimento per le Politiche fiscali del ministero dell'Economia e delle Finanze ha fornito una serie di chiarimenti sulla corretta applicazione delle disposizioni agevolative in materia di ecoincentivi. Il documento, che fa seguito alla nota n. 2223 del 6 febbraio scorso, riguardante il coordinamento del Dl 3 ottobre 2006, n. 262, con la successiva legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria per il 2007), è stato emanato a seguito dei numerosi quesiti, sia dei contribuenti che degli operatori economici in generale, e riguarda la corretta applicazione delle norme di cui all'articolo 1, commi da 224 a 241, della Finanziaria 2007, che attribuiscono una serie di agevolazioni relative all'acquisto di autoveicoli a basso impatto ambientale, con conseguente sostituzione di veicoli con maggior tasso inquinante.

Prima di illustrare i contenuti della nota, appare opportuno effettuare una breve premessa metodologica, relativa alla compatibilità delle normative nazionali, che disciplinano le agevolazioni di particolari settori economici, con le disposizioni sopranazionali, in particolare di livello comunitario. Nella fattispecie ci si riferisce alla cosiddetta "
regola degli aiuti de minimis di cui al regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001" richiamata dal comma 229 della legge n. 296 del 2006.
Tale regola, che interessa esclusivamente gli imprenditori, prevede che qualora un soggetto, persona fisica o giuridica, acquisti un veicolo per l'attività di impresa, è tenuto all'osservanza del limite massimo di agevolazioni fruibili in un triennio, oltre il quale le stesse si trasformano in aiuto di Stato. Detto limite è attualmente fissato in 200mila euro, ai sensi del regolamento (Ce) della Commissione n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006.
Pertanto, i soggetti economici che volessero accedere agli incentivi in parola, sono tenuti a presentare al Pra una autocertificazione, ai sensi del Dpr n. 445/2000, in cui si attesta il rispetto della regola su descritta.

Chiarimenti in tema di ecoincentivi
La situazione sugli "ecoincentivi", come si presenta a seguito della Finanziaria 2007 (le cui disposizione sono state integrate dal Dl n. 7 del 31/1/2007, articolo 14), può essere così riassunta:

Comma 224       Contributo alla rottamazione: contributo, nel limite di 80 euro per ciascun veicolo, a chi effettua la demolizione di un "Euro 0" o "Euro 1", attraverso consegna dello stesso ai centri autorizzati di cui al Dlgs 209/2003 ("centri di raccolta", impianti di trattamento che effettuano almeno le operazioni relative alla messa in sicurezza e alla demolizione del veicolo fuori uso)      - Autoveicoli per il trasporto promiscuo
- Autovetture (consegnate a un demolitore a partire dal 2 febbraio e fino al 31 dicembre 2007)
 
Comma 225       Rimborso dell'abbonamento annuale al trasporto pubblico locale nell'ambito del Comune di residenza o domicilio, qualora non si è intestatari di altri veicoli registrati e non si proceda ad acquistarne un altro nuovo - Autoveicoli per il trasporto promiscuo
- Autovetture (consegnate a un demolitore a partire dal 2 febbraio e fino al 31 dicembre 2007)
 
Comma 226       Contributo alla sostituzione ed esenzione dal bollo: contributo di 800 euro per l'acquisto di veicoli "Euro 4" o "Euro 5" in sostituzione di "Euro 0" o "Euro 1", ed esenzione dal bollo per due anni (tre anni nel caso di acquisto di veicoli che hanno una cilindrata inferiore a 1300 cc o, a prescindere dalla cilindrata, nel caso di veicoli acquistati da persone fisiche il cui nucleo familiare sia formato da almeno sei componenti, i quali non risultano intestatari di altri veicoli)     - Autoveicoli per il trasporto promiscuo
- Autovetture
  
Comma 227       Contributo alla sostituzione: contributo di 2mila euro per l'acquisto di veicoli "Euro 4" o "Euro 5" in sostituzione di "Euro 0" o "Euro 1"     - Autocarri (articolo 54, comma 1, lettera d), Dlgs n. 285/1992)       
Comma 228       Contributo all'acquisto: per l'acquisto di veicoli nuovi e omologati dal costruttore per la circolazione mediante alimentazione, esclusiva o doppia, del motore con gas metano o Gpl, nonché mediante alimentazione elettrica ovvero a idrogeno è concesso un contributo pari a 1.500 euro, incrementato di ulteriori 500 euro nel caso in cui il veicolo acquistato, nell'alimentazione ivi considerata, abbia emissioni di CO2 inferiori a 120 grammi per chilometro. Il contributo è cumulabile, ove se ne presentino le condizioni, con quello previsto dai commi 226 e 227 - Autovetture
- Autocarri (articolo 54, comma 1, lettera
d), Dlgs n. 285/1992)       


La nota chiarisce che le agevolazioni di cui ai commi
224 e 225 (applicabili sempre che non si acquisti un veicolo nuovo o usato entro tre anni dalla data di rottamazione) possono essere associate solo al titolare diretto del veicolo rottamato; non rileva, quindi, la circostanza che il veicolo appartenga a un familiare convivente.
Su questo aspetto è opportuno effettuare un confronto con le disposizioni di cui ai commi
226 e 227: i benefici ivi previsti sono sfruttabili anche laddove il veicolo da demolire sia intestato a un familiare convivente che faccia parte dello stato di famiglia del soggetto che richiede l'agevolazione.

Qualora il contribuente/utente intenda rottamare un
veicolo intestato a un soggetto deceduto, occorre effettuare una distinzione "temporale": per le successioni aperte dal 1° gennaio 2007 si potrà accedere ai benefici di cui ai commi 224 e 225, mentre per quelle aperte dal 3 ottobre 2006 le agevolazioni a cui si potrà accedere sono quelle di cui ai commi 226 e 227. Come termine finale per ottenere i benefici in parola, per entrambe le fattispecie il termine è quello del 31 dicembre 2007.
Il beneficio sarà ammissibile qualora la qualità di successore sia stata dichiarata per effetto della chiusura della successione, con conseguente subentro in tutti i diritti e obblighi di contenuto patrimoniale del
de cuius da parte del contribuente che intende ottenere l'agevolazione.

Laddove la successione non fosse ancora chiusa e vi sia la presenza di più soggetti "chiamati" all'eredità, soltanto uno di essi potrà richiedere le agevolazioni, con il consenso degli altri coeredi. Ne consegue che la documentazione da produrre (copia della dichiarazione di successione, dichiarazione sostitutiva di atto notorio recante le indicazioni utili all'individuazione dell'erede, o autocertificazione, resa ai sensi del Dpr 28 dicembre 2000, n. 445) a riprova della qualità di erede, dovrà, altresì, contenere l'espressa autorizzazione alla richiesta di agevolazione da parte degli altri chiamati all'eredità.

Nell'ipotesi in cui il nuovo veicolo da acquistare sia
cointestato a due soggetti, di cui solo uno era proprietario del veicolo "rottamato", al contribuente non potrà essere opposta, tale circostanza, come causa ostativa all'ottenimento dei benefici. Gli incentivi si estendono anche al caso in cui si rottami un veicolo intestato a due o più soggetti, anche non legati da rapporti familiari, con il nuovo intestato a uno solo dei nuovi proprietari (tale "favor" scaturisce dal fatto che il beneficio è collegato all'unico veicolo, a nulla rilevando gli accordi privatistici tra le parti).
E' opportuno, in tal caso, il rilascio di una "dichiarazione di consenso" da parte degli altri comproprietari,
al fine di tutelare l'eventuale interesse contrario alla rottamazione dell'autoveicolo da parte di alcuno di essi.
Il Pra provvederà, successivamente, ad acquisire tutta la documentazione connessa alla rottamazione, al fine di espletare le successive attività di verifica della presenza dei requisiti necessari per l'ottenimento dell'agevolazione.

Numerose sono state le richieste di chiarimento circa l'estensione dei benefici in parola nell'ipotesi di veicoli acquisiti con contratto di locazione finanziaria (leasing).
Dalla nota del Dpf si evince che le "eco agevolazioni" di cui ai commi 226, 227 e 228 possono essere riconosciute ai soggetti che stipulano contratti di
leasing con oggetto un veicolo.
Il principio che ha indotto il ministero a sostenere tale tesi prende spunto dalla assimilazione tendenziale
tra l'acquisizione (o realizzazione in proprio del bene) e quella effettuata per mezzo di un contratto di leasing (Corte di giustizia Ue, 6 febbraio 2003, causa C/185/01).
I benefici andranno interamente goduti dal proprietario/locatario finanziario e
non dalla società di leasing.

La normativa prevede due distinte condizioni per il riconoscimento delle agevolazioni:

·       la data del contratto stipulato tra venditore e acquirente non deve essere successiva al 31 dicembre 2007, per le fattispecie di cui ai commi 226 e 227 (contributo alla sostituzione ed esenzione dal bollo), o al 31 dicembre 2009, per quelle del successivo comma 228 (contributo per l'acquisto di veicoli alimentati con motori elettrici o a idrogeno, a metano o gpl)

·       il veicolo va immatricolato entro il 31 marzo 2008 (agevolazioni previste ai commi 226 e 227) o entro il 31 marzo 2010 (agevolazioni previste al comma 228).

"Il titolo valido per dimostrare la data di acquisto del veicolo è il contratto di acquisto o di qualsiasi atto o documento in uso nella pratica commerciale, purché impegnativo tra le parti e comprovante, in modo non equivoco, l'effettivo acquisto del veicolo. Detta documentazione deve essere prodotta al PRA ai sensi del comma 230 dell'art. 1 della legge finanziaria per poter permettere di associare il veicolo acquistato con quello avviato alla demolizione ai fini del controllo della spettanza dei benefici".

Nell'ipotesi di acquisto di veicoli nuovi, con rottamazione di veicoli non ecologici, coloro che effettuano le richieste di formalità al Pra
oltre i 60 giorni dalla data di immatricolazione del veicolo non potranno accedere ai benefici previsti (infatti, il termine di 60 giorni rappresenta un termine perentorio).

Delusione per i contribuenti che hanno acquistato veicoli a "Km zero", per i quali nessuna agevolazione può essere riconosciuta. Detti veicoli non possono essere considerati nuovi dal momento che
risultano già immatricolati (le norme contenute nei commi 226, 227 e 228 fanno chiaramente riferimento a veicoli che devono essere ancora immatricolati).
Nessun rilevanza assume il Dl n. 331/93, ai sensi del quale sono considerati nuovi i mezzi di trasporto che abbiano percorso meno di 6mila chilometri e la cui cessione sia avvenuta entro sei mesi dalla prima immatricolazione. La disposizione è
applicabile esclusivamente ai fini Iva.

Buone notizie, invece, sul fronte delle demolizioni
di veicoli in data anteriore alla data del contratto di acquisto del veicolo nuovo.
I dubbi sollevati nascevano (prima dei chiarimenti forniti dal Dpf) dalla stessa legge finanziaria che, relativamente agli ecoincentivi, riporta il termine "sostituzione", termine che implica il necessario collegamento tra la consegna del veicolo da rottamare e l'acquisto di uno nuovo.
Per dirimere la questione, il ministero parte dal principio secondo cui la finalità dell'incentivo in esame è quella di favorire la demolizione del parco veicoli circolante maggiormente inquinanti.
Pertanto, la rottamazione del veicolo avvenuta in un periodo antecedente l'acquisto di quello nuovo realizza le condizioni di legge e consente il riconoscimento dell'agevolazione.
Nella fattispecie esiste un unico limite: sia la rottamazione che il successivo acquisto devono avvenire nel periodo previsto dalla norme di cui ai commi 226 e 227 della legge finanziaria, ovvero
tra il 3 ottobre 2006 e il 31 dicembre del 2007.
Inoltre, per consentire gli eventuali controlli successivi e il collegamento tra la cessazione del veicolo rottamato e l'acquisto di quello nuovo, il soggetto che ha già provveduto alla rottamazione del veicolo
è tenuto a produrre al venditore del veicolo nuovo, il certificato di rottamazione, previsto dal comma 232 della legge n. 296 del 2006.

In caso di
variazione della denominazione sociale (senza ulteriori mutamenti nella compagine sociale stessa) e mancato aggiornamento al Pra, la normativa civilistica non fa conseguire un mutamento della soggettività giuridica della impresa stessa. Tali variazioni, tra l'altro, sono soggette all'iscrizione presso il Registro delle imprese competente per territorio, con valore di efficacia verso i terzi (pertanto, è questo l'unico adempimento da verificare).

Particolare attenzione dovrà prestare il contribuente nell'ipotesi in cui volesse accedere all'agevolazione prevista dalla disposizione contenuta nel comma 228 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006, che riconosce un contributo di 1.500 euro per l'acquisto, senza rottamazione, di veicoli nuovi e omologati dal costruttore per la circolazione mediante alimentazione, esclusiva o ibrida, del motore con gas metano o Gpl, nonché mediante alimentazione elettrica o ad idrogeno.
Il contributo è aumentato di 500 euro se il veicolo è acquistato "
nell'alimentazione ivi considerata, abbia emissioni di Co2 inferiori a 120 grammi per chilometro". Il limite di emissioni a cui l'utente deve fare riferimento è quello relativo al tipo di alimentazione meno inquinante che è riportato e codificato nella carta di circolazione.
Per i veicoli con alimentazione esclusivamente elettrica o a idrogeno, non riscontrandosi emissioni di Co2,
il beneficio si applica nella misura piena di 2.000 euro.

Da rimarcare che, nell'ipotesi di acquisto di un'autovettura ecologica e conseguente rottamazione di un veicolo "Euro 0" o "Euro 1", al contributo di 1.500 o 2.000 euro, previsto dal comma 228, potrà essere sommato sia quello di 800 euro (comma 226), sia l'esenzione dalla tassa automobilistica per due o tre anni (comma 226). Ai fini di tale cumulabilità, le emissioni di CO2 devono comunque risultare non superiori a 140 g/Km con riferimento al tipo di alimentazione meno inquinante.

Coordinamento del Dl 3 ottobre 2006, n. 262, e la Finanziaria 2007
E' opportuno richiamare l'attenzione sulla necessità di coordinamento tra le norme recate dall'articolo 1, commi dal 226 al 228, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e quelle contenute nell'articolo 7, commi 1-3, del Dl 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, in materia di incentivi all'acquisto di autoveicoli a basso impatto ambientale.
Nel periodo intercorrente tra le due norme si siano verificate numerose vicende che necessitano di essere chiarite. Le risposte sono arrivate con la nota n. 2223/Dpf del 6 febbraio scorso.

Per coloro che, effettuato l'acquisto tra il 3 ottobre e il 31 dicembre 2006, non abbiano ricevuto il contributo di 800 euro, in quanto non contemplato nel Dl 262/2006, nulla esclude (alla luce delle norme contenute nella Finanziaria) che le imprese costruttrici o importatrici dei veicoli nuovi possano,
direttamente o tramite il venditore, riconoscerglielo, recuperando le somme erogate con la procedura del comma 231, cioè attraverso l'ottenimento di un credito d'imposta utilizzabile in compensazione.

Stessa prospettiva per i contribuenti
appartenenti a un nucleo familiare con almeno sei componenti, che nel periodo di vigenza del decreto legge abbiano acquistato un autoveicolo di cilindrata superiore a 1300 cc, rottamandone uno corrispondente. Tali soggetti non hanno potuto beneficiare di alcuna agevolazione, in quanto l'articolo 7 del Dl n. 262 del 2006 includeva nel beneficio (esenzione dal bollo) solamente gli autoveicoli con cilindrate inferiori a 1300 cc.

Altro caso particolare è, infine, quello relativo ai soggetti che, durante il periodo di vigenza del decreto, abbiano acquistato un veicolo con emissioni
pari a 140 grammi di CO2 per chilometro, con la conseguente impossibilità di fruire del beneficio previsto dall'articolo 7 del Dl n. 262/2006 (esenzione dal bollo), che prescriveva un limite di emissione inferiore a 140 grammi di CO2 per chilometro. A seguito della modifica apportata alla normativa dalla Finanziaria 2007 (limite di emissione non superiore a 140 grammi di CO2), si dovrà riconoscere l'agevolazione anche a coloro che hanno acquistato veicoli dal 3 ottobre al 31 dicembre 2006, caratterizzati da emissioni pari a 140 grammi di CO2.

0 commenti:

 
Top