La mancata distinta indicazione in dichiarazione dei costi sostenuti per acquisti da fornitori con sede in Paesi a fiscalità privilegiata viene sanata con la presentazione (anche successiva all'inizio della verifica dell'Amministrazione finanziaria) della dichiarazione integrativa ai sensi dell'art. 2, comma 8, D.P.R. n. 322/1998. La preclusione connessa all'inizio di accessi, ispezioni, verifiche opera solo per il ravvedimento operoso (e non anche per la presentazione di una dichiarazione integrativa destinata, come nel caso di specie, a correggere errori od omissioni).
(Commissione tributaria provinciale Reggio Emilia, Sentenza, Sez. I, 14/02/2007, n. 13)
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