I condomini, dal 1° Gennaio, devono operare la nuova ritenuta all’atto del pagamento dei corrispettivi dovuti per le prestazioni relative a contratti di appalto effettuate nell’esercizio di impresa, ovvero nell’esercizio di attività commerciali non abituali. Deve trattarsi di operazioni che rientrano nella previsione normativa del nuovo art. 25 ter del DPR n. 600/1973. L’Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti in merito con la Circolare n. 7/E del 7 Febbraio 2007. La ritenuta va operata anche sui corrispettivi delle prestazioni rese da non residenti purchè con stabile organizzazione in Italia; non va operata invece se il percipiente è in regime agevolato “nuove iniziative” o delle “attività marginali”.

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