Per esigenze di carattere informatico si è reso necessario predisporre una nuova dichiarazione doganale. Dal primo gennaio 2007 le aziende hanno iniziato a familiarizzare con i nuovi simboli e hanno abbandonato i vecchi codici cui si erano in qualche modo "affezionate".

Con la fine del 2006 è andato in pensione il vecchio stampato del documento amministrativo unico (DAU) che ha accompagnato tutte le merci oggetto di importazioni e/o esportazioni dal territorio comunitario negli ultimi anni.

A livello grafico il nuovo stampato non sconvolge il colpo d'occhio dell'operatore in quanto appare assolutamente identico al suo predecessore.

La nostra trattazione non vuole essere esaustiva di tutte le variazioni intervenute nella modulistica, ma si prefigge di richiamare l'attenzione sulle principali novità da un punto di vista puramente aziendale.

CASELLA 1 - DICHIARAZIONE

Prima suddivisione - Tipo di formulario

Si potranno inserire ancora i tradizionali codici che individuano la tipologia della dichiarazione: EX, IM, EU, CO.

Seconda suddivisione - Tipo Dichiarazione

Sino al 31.12.06 erano i caratteri numerici a contraddistinguere la tipologia di operazione posta in essere.
Dal primo gennaio 2007 sono ammessi i seguenti valori:

  • 'A' - Dichiarazione in procedura ordinaria di accertamento
  • 'D' - Dichiarazione in procedura ordinaria per merci in arrivo ai sensi dell'art. 201, 2° comma, Reg. (CEE) 2454/1993
  • 'Z' - Dichiarazione in procedura domiciliata di accertamento.

Terza suddivisione - Tipo di spedizione

Con i messaggi B2 e B9 (registrazione delle dichiarazioni di esportazione in procedura ordinaria e semplificata) non è più possibile acquisire i codici T1, T2 e T2F, che rimangono validi solo per:

  • il messaggio B3 (registrazione della dichiarazione di transito o di esportazione/spedizione abbinata al transito)
  • il messaggio UX (registrazione delle dichiarazioni doganali di esportazione, esportazione abbinata a transito e transito con sdoganamento telematico).

Sono stati, inoltre, soppressi i codici: T2ES, T2PT, T2LES e T2LPT.

CASELLA 22 - MONETA DI FATTURAZIONE E IMPORTO FATTURA

Prima suddivisione - Moneta di fatturazione

In tale casella veniva indicato fino al 2006 il codice ISO alfa-2 del Paese relativo alla moneta di fatturazione.
Viene ora riportato il codice della moneta di fatturazione adottando il codice ISO alfa-3.

CASELLA 47 - CALCOLO DELLE IMPOSIZIONI

Prima colonna - Tipo di imposizione

Dal punto di vista degli operatori la variazione dei codici impiegati in tale campo complicherà non poco la lettura dei primi documenti, soprattutto quelli di importazione, in quanto in tale spazio avviene calcolo dei diritti doganali che devono essere versati in Dogana.
In sostanza ci si dovrà abituare a leggere in luogo dei classici codici puramente numerici degli equivalenti codici alfanumerici.

I codici tributo relativi alle risorse proprie UE (ad eccezione dei dazi per merci destinate al territorio della Repubblica di San Marino) hanno assunto valori alfanumerici e sono variati come segue:

  • il codice tributo 205 è sostituito da "A00" Dazio
  • il codice tributo 240 è sostituito da "A10" Dazi agricoli
  • il codice tributo 212 è sostituito da "A30" Dazio antidumping
  • il codice tributo 213 è sostituito da "A40" Dazi compensatori.

Restano invariate le codifiche degli altri tributi.

GESTIONE INFORMATIZZATA DEL VISTO USCIRE

Ma le novità più attese, purtroppo non ancora in vigore, riguarderanno il retro delle bollette doganali.
L'Unione Europea ha di fatto imposto a tutte le amministrazioni degli Stati membri di essere assolutamente pronte entro il 30.06.07 alla gestione informatizzata del visto uscire sul retro delle bollette doganali.

L'apposizione del visto uscire sul retro delle bollette doganali di esportazione, come è noto, è formalità necessaria per comprovare l'avvenuta esportazione delle proprie merci.

Quando il sistema sarà a regime si potrà finalmente ridimensionare il fenomeno del mancato ritorno delle idonee prove di avvenuta esportazione che colpisce ogni anno circa 400.000 dichiarazioni doganali di esportazione con la conseguenza che 400.000 fatture di export risultano oggi, ogni anno, prive della giustificazione della non imponibilità Iva.

Gli operatori potranno così facilmente evitare quelle spiacevoli conseguenze, quali il recupero dell'Iva e la sanzione da 1 a 2 volte la medesima imposta, che oggi colpiscono gli operatori che non sono in grado di comprovare l'uscita delle proprie merci dal territorio comunitario.

I rischi della resa EXW (franco fabbrica)

Si suggerisce, fin da subito, agli esportatori di gestire le proprie esportazioni presenti e future con un termine di resa che permetta di controllare l'operazione doganale di export.

In pratica qualsiasi accordo commerciale di vendita (come da Incoterms della CCI di Parigi) può essere ritenuto valido ad esclusione della resa EXW che non permette all'esportatore di gestire l'operazione doganale.

Chi si ostinasse a vendere "franco fabbrica" anche dopo la partenza dell'automazione del visto uscire sulle bollette doganali, potrebbe continuare ad avere non pochi problemi in merito al ritorno della bolletta doganale vistata dalla Dogana.

Talvolta infatti la resa "franco fabbrica" non permette all'esportatore di conoscere gli estremi della Dogana che ha provveduto all'emissione della bolletta doganale di export, che sarà poi l'ufficio che avrà materialmente il possesso della dichiarazione "appurata" con il visto automatizzato (di fatto la Dogana emittente riceverà un messaggio informatizzato di avvenuta esportazione dalla Dogana di confine che le permetterà di apporre il visto uscire sull'esemplare n. 3 del DAU).

Si ricorda infine che:

  • rimane sempre a carico dell'esportatore l'onere di recuperare l'esemplare n. 3 della bolletta doganale vistato
  • l'Agenzia delle Dogane non ha attualmente alcun obbligo di riconsegna della documentazione nelle mani dell'esportatore.

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