L'ASSOCIAZIONE DI CUI ALL'OGGETTO, CHIEDE QUALE SIA PER LA SCRIVENTE L'OBBLIGO RELATIVAMENTE ALL'INVIO O MENO AL FISCO DEGLI ELENCHI CLIENTI/FORNITORI, TENUTO CONTO CHE IN BASE ALLA LEGGE IN OGGETTO IL VERSAMENTO IVA VIENE EFFETTUATO IN RAGIONE DEI 2/3 DELLE FATTURE EMESSE SENZA CONSIDERARE LE FATTURE DEI FORNITORI, CHE NON SONO RILEVANTI AI FINI IVA.
RINGRAZIANDO PER I CHIARIMENTI CHE VERRANNO FORNITI, PORGIAMO DISTINTI SALUTI.
CONFAGRICOLTURA BOLOGNA
L'AMMINISTRAZIONE
1 commenti:
Tenendo conto del particolare regime della vostra associazione ex legge 30 dicembre 1991 n. 413, dei prossimi provvedimenti e circolari esplicative dell'Agenzia delle Entrate, nonchè di quanto indicato ex art.37 commi 8 e 9 del D.L.04/07/2006 n. 223, si può puntualizzare quanto segue:
- soggetti: "[...]4-bis. Entro sessanta giorni dal termine previsto per la presentazione della comunicazione di cui ai precedenti commi, il contribuente presenta l'elenco [...]". Con il termine contribuente si indica qualsiasi soggetto passivo d'imposta;
- oneri per il ciclo attivo: "[...]l'elenco dei soggetti nei cui confronti sono state emesse fatture nell'anno cui si riferisce la comunicazione [...]". Nulla si dice circa il tipo di versamento Iva, quindi si presume si intendano "tutte" le fatture emesse (tenuto conto dell'eccezione per l'anno in corso ai soli titolari di partita Iva);
- oneri per il ciclo passivo: "[...]nonche', in relazione al medesimo periodo, l'elenco dei soggetti titolari di partita IVA da cui sono effettuati
acquisti rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto [...]". In tal caso dubbi permangono in quanto le fatture fornitori non sono per voi rilevanti ai fini Iva. Sembrerebbe in realtà più circoscritto l'ambito applicativo per tale ciclo, pertanto l'invio dell'elenco fornitori non dovrebbe avere carattere prescrittivo.
Sezione integrale dell'art 37 D.L.:
8. In attesa dell'introduzione della normativa sulla fatturazione
informatica, all'articolo 8-bis del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
"4-bis. Entro sessanta giorni dal termine previsto per la presentazione
della comunicazione di cui ai precedenti commi, il contribuente presenta
l'elenco dei soggetti nei cui confronti sono state emesse fatture nell'anno
cui si riferisce la comunicazione nonche', in relazione al medesimo periodo,
l'elenco dei soggetti titolari di partita IVA da cui sono effettuati
acquisti rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore
aggiunto. Per ciascun soggetto sono indicati il codice fiscale e l'importo
complessivo delle operazioni effettuate, al netto delle relative note di
variazione, con la evidenziazione dell'imponibile, dell'imposta, nonche'
dell'importo delle operazioni non imponibili e di quelle esenti. Con
provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da pubblicare nella
Gazzetta Ufficiale:
a) sono individuati gli elementi informativi da indicare negli elenchi
previsti dal presente comma, nonche' le modalita' per la presentazione,
esclusivamente in via telematica, degli stessi;
b) il termine di cui al primo periodo del presente comma puo' essere
differito per esigenze di natura esclusivamente tecnica, ovvero
relativamente a particolari tipologie di contribuenti, anche in
considerazione della dimensione dei dati da trasmettere.";
b) il comma 6 e' sostituito dal seguente:
"6. Per l'omissione della comunicazione ovvero degli elenchi, nonche'
per l'invio degli stessi con dati incompleti o non veritieri, si applicano
le disposizioni previste dall'articolo 11 del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 471.".
9. Per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del
presente decreto l'elenco dei soggetti nei cui confronti sono state emesse
fatture comprende i soli titolari di partita IVA.
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