Il 28 febbraio scade il termine per la trasmissione della comunicazione annuale Iva, prevista dall'articolo 9 del Dpr n. 435 del 7 dicembre 2001 (che ha inserito l'articolo 8-bis nel Dpr n. 322 del 1998). L'introduzione dell'obbligo della comunicazione Iva, che succede alle dichiarazioni Iva periodiche, soppresse a partire dal periodo d'imposta 2002, si è reso necessario alla luce delle disposizioni dell'articolo 22, paragrafo 4, della VI direttiva Cee, che impone ai singoli Stati di fissare il termine ultimo per la presentazione della dichiarazione Iva, entro due mesi dalla conclusione di ogni periodo fiscale.
I dati forniti tramite la comunicazione in questione consentono all'Amministrazione finanziaria di calcolare in prima battuta l'ammontare delle "risorse proprie" da versare al bilancio comunitario.

La comunicazione relativa al periodo di imposta 2006 si presenta compilando il modello approvato con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 22 novembre 2004, e va trasmesso esclusivamente in via telematica entro il 28 febbraio 2007.

Soggetti obbligati
Sono tenuti alla presentazione della comunicazione annuale Iva i soggetti passivi esercenti attività di impresa, ovvero attività professionali o artistiche, disciplinate negli articoli 4 e 5 del Dpr n. 633/72, obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale Iva.
L'obbligo sussiste anche se nel corso del periodo d'imposta non sono state effettuate operazioni imponibili o se si è esonerati dall'effettuazione delle liquidazioni periodiche, come previsto, ad esempio, per i soggetti beneficiari delle agevolazioni previste per le nuove iniziative di cui all'articolo 13 della legge n. 388/2000 ("forfettini"), o per le attività marginali di cui al successivo articolo 14 ("forfettoni").

Soggetti esonerati

1.    persone fisiche con volume d'affari realizzato nel 2006 pari o inferiore a 25.822,84 euro, situazione questa che comunque non li esonera dalla presentazione della dichiarazione Iva (il cui obbligo di invio telematico da quest'anno prescinde dal volume d'affari)

2.    imprese individuali che hanno dato in affitto l'unica azienda e non svolgono alcuna altra attività rilevante ai fini Iva (anche professionale o artistica)

3.    soggetti che nel corso del 2006 hanno posto in essere esclusivamente operazioni esenti o che si sono avvalsi della dispensa dagli adempimenti di cui all'articolo 36-bis del Dpr n. 633/72

4.    soggetti residenti o domiciliati fuori dall'Unione europea, direttamente identificati in Italia secondo quanto stabilito dall'articolo 74-quinquies del Dpr n. 633/72, nell'ambito dei servizi di e-commerce forniti a soggetti privati comunitari

5.    associazioni sportive dilettantistiche, associazioni no-profit e pro loco, ammesse al regime speciale agevolato previsto dalla legge n. 398/91

6.    soggetti sottoposti a procedure concorsuali

7.    enti pubblici disciplinati dall'articolo 88 del Dpr 917/86 e cioè:

a.     organi e Amministrazioni dello Stato

b.    Comuni e Consorzi di enti locali

c.     Comunità montane, Province e Regioni

d.    enti pubblici che svolgono funzioni statali, previdenziali, assistenziali e sanitarie, comprese le Asl

8.    produttori agricoli esonerati dagli adempimenti di cui al sesto comma dell'articolo 34 del Dpr n. 633/72, cioè coloro che nell'anno solare precedente abbiano realizzato un volume d'affari pari o inferiore a 2.582,28 euro, elevato a euro 7.746,85 se esercitano la loro attività in Comuni montani

9.    soggetti passivi Iva residenti in altri Stati Ue e senza stabile organizzazione in Italia, se hanno effettuato nel 2006 solo operazioni non imponibili, esenti, non soggette o comunque senza obbligo di pagamento dell'Iva

10.  regime speciale dei giochi e intrattenimenti disciplinati dal sesto comma dell'articolo 74 del Dpr n. 633/72, esonerati dagli adempimenti Iva

Casi particolari
1) Gruppi di società
I soggetti che si avvalgono della liquidazione dell'Iva secondo le disposizioni dell'articolo 73, ultimo comma, Dpr 633/72 (Iva di gruppo), assolvono in via del tutto autonoma agli obblighi di presentazione della Comunicazione. Ogni società del gruppo, pertanto, presenterà esclusivamente la propria comunicazione, riportando i dati Iva a essa relativi. La controllante, nella propria comunicazione, non dovrà evidenziare in alcun modo eventuali posizioni creditorie o debitorie che saranno trasferite dalle società del gruppo.

2) Contabilità separate
I contribuenti che esercitano più attività con applicazione separata dell'imposta, ai sensi dell'articolo 36 del Dpr n. 633/1972, per obbligo o per opzione, sono tenuti a presentare una sola comunicazione riepilogativa per tutte le attività esercitate. Nell'ipotesi in cui una delle attività sia esonerata dalla dichiarazione annuale Iva, devono presentare un solo modello di comunicazione, in cui sono riepilogati i dati relativi a tutte le attività. Tuttavia, se tra tali attività ve ne sono alcune per le quali è previsto l'esonero dalla presentazione della dichiarazione annuale Iva e, pertanto, anche della comunicazione dati Iva, non si dovrà tener conto dei dati di dette attività.

3) Operazioni straordinarie
Ove fossero intervenute, nel periodo d'imposta oggetto della comunicazione, operazioni straordinarie o altre trasformazioni sostanziali soggettive (fusione, scissione, cessione o donazione d'azienda o ramo d'azienda, conferimento eccetera) occorre distingue due situazioni:

a.     estinzione del dante causa (società incorporata o scissa, soggetto conferente, cedente o donante), con trasferimento del credito/debito Iva. In questo caso, l'avente causa (società incorporante o beneficiaria, soggetto conferitario, cessionario o donatario) è tenuto a presentare due singole comunicazioni Iva 2007, una per se stesso e una per il soggetto estinto (comprendente il periodo antecedente l'operazione)

b.    se l'operazione straordinaria non ha comportato l'estinzione del dante causa, ogni contribuente presenta la propria comunicazione Iva.

Contenuto del modello
Il modello da utilizzare è composto da tre sezioni:

1.    la sezione I: dati generali;

2.    la sezione II: dati delle operazioni effettuate in cui deve essere indicato l'ammontare complessivo, al netto dell'Iva, delle operazioni effettuate nel corso del 2006, annotate nei registri Iva o, comunque, soggette a registrazione

3.    la sezione III: determinazione dell'Iva dovuta o a credito. In particolare, in tale sezione devono essere indicate al rigo CD4 l'Iva esigibile, al rigo CD5 l'Iva detratta e nel rigo CD6 l'Iva dovuta o a credito.

Non vanno indicate le compensazioni effettuate nell'anno di riferimento, il riporto del credito Iva relativo all'anno precedente, i rimborsi infrannuali richiesti nonché il credito Iva che sarà chiesto a rimborso.



Sanzioni e ravvedimento
Come precisato dall'Amministrazione finanziaria con la circolare n. 6/E del 2002, paragrafo 11.1, la natura non dichiarativa della comunicazione, evidenziata dalla stessa denominazione attribuita dal legislatore a tale adempimento, comporta l'inapplicabilità delle sanzioni previste in caso di omessa o infedele dichiarazione, nonché delle disposizioni di cui all'articolo 13 del Dlgs 18 dicembre 1997, n. 472, in materia di ravvedimento in caso di violazione degli obblighi di dichiarazione.

Sulla base di quanto disposto dal comma 6 dell'articolo 8- bis del Dpr n. 322/1998, l'omissione della comunicazione o l'invio della stessa con dati incompleti o inesatti comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da 258 a 2.065 euro, sanzione prevista dall'articolo 11 del Dlgs 18 dicembre 1997, n. 471, per la omessa o inesatta comunicazione di dati. Non essendo prevista la possibilità di rettificare o integrare una comunicazione già presentata, eventuali errori nella compilazione dovranno, quindi, essere corretti in sede di dichiarazione annuale Iva.

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