Il titolare di un marchio d'impresa può vietare il transito in uno Stato membro - dove tale marchio è tutelato - di prodotti recanti il marchio e posti sotto il regime del transito esterno con destinazione verso un altro Stato membro (nel cui territorio l'impresa non gode di alcuna tutela del segno) solo qualora i prodotti costituiscano oggetto di un atto di un terzo effettuato mentre sono vincolati al regime del transito esterno, che implica necessariamente l'immissione in commercio dei prodotti nello Stato membro di transito.
(Corte Giust. CE Sentenza, Sez. II, 09/11/2006, n. C-281/05)

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