Il provvedimento con cui la Commissione tributaria, nel giudizio di ottemperanza, adotta i provvedimenti indispensabili per l'ottemperanza in luogo dell'ufficio che li ha omessi e nomina un commissario ad acta, al quale fissa un termine per i necessari procedimenti attuativi, determinando il compenso a lui spettante, ha natura di sentenza, tale essendo espressamente qualificato dall'art. 70, comma 7, D.Lgs. n. 546/1992, e non può pertanto essere successivamente modificato dallo stesso giudice che lo ha emesso.
(Cassazione civile Sentenza, Sez. trib., 13/11/2006, n. 24196)

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