La disposizione contenuta nell'art. 33, comma 5, D.P.R. n. 600/1973 - che mira ad evitare la reiterazione degli accessi da parte delle Autorità finanziarie presso gli stessi contribuenti ed ha essenzialmente valore di regolamentazione dei rapporti tra uffici finanziari e Guardia di finanza - non attribuisce al contribuente il diritto a non essere ulteriormente compulsato, né dalla sua violazione discende alcuna sanzione sul piano della validità dell'accertamento.
(Cassazione civile Sentenza, Sez. trib., 30/10/2006, n. 23353)

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