Nell’ottica di potenziare al massimo le azioni di contrasto alla evasione fiscale, numerosi provvedimenti normativi stanno completando la costruzione di una serie di banche dati, inserite nell’Anagrafe tributaria: ciò consentirà agli uffici competenti e alla Guardia di finanza di acquisire informazioni che, opportunamente incrociate, possono sia fornire utili elementi di accertamento nei confronti di coloro che sono sottoposti a controlli, sia consentire di scoprire nuovi soggetti evasori.Di seguito, si riporta un quadro sintetico delle nuove disposizioni, con l’indicazione, per ciascuna di esse, della normativa di riferimento e degli estremi di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.Fornitura di acqua e gasLa Finanziaria 2005 ha disposto l’indicazione del codice fiscale dell’utente in tutti i contratti relativi ai servizi di fornitura di acqua e gas. Per la fornitura di energia elettrica l’obbligo esisteva già. La stessa legge ha imposto agli enti e società che gestiscono tali servizi di comunicare all’Anagrafe tributaria, per i nuovi contratti stipulati a partire dal 1° aprile 2005, i dati catastali relativi agli immobili in cui vengono attivate tali utenze domestiche. I dati relativi all’anno 2005 dovranno essere trasmessi entro il 28 febbraio del 2007, mentre quelli relativi agli anni successivi, entro il 30 aprile di ciascun anno che segue. La disposizione è divenuta esecutiva con la pubblicazione del provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 2 ottobre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2006 (v. FISCOoggi del 18 ottobre 2006).
Atti in materia edilizia
La stessa legge finanziaria ha introdotto, inoltre, l’obbligo per gli uffici comunali di trasmettere all’Anagrafe tributaria i dati relativi al ricevimento e al rilascio di atti in materia di costruzioni edili, quali, ad esempio, richieste di titoli abilitativi per la costruzione o la ristrutturazione edilizia, oppure di certificati di agibilità. La norma ha lo scopo evidente di contrastare evasioni fiscali nel campo immobiliare. Le modalità e i termini di invio, esclusivamente telematico, sono state fissate con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 2 ottobre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 245 del 20 ottobre 2006. I dati relativi all’anno 2005 dovranno essere inviati entro il 28 febbraio del 2007, mentre quelli relativi agli anni che seguono dovranno essere trasmessi entro il 30 aprile di ciascun anno successivo (v. FISCOoggi del 13 ottobre 2006).
Operatori finanziari
Altra innovazione introdotta dalla Finanziaria 2005 è l’imposizione dell’obbligo agli operatori finanziari di rilevare e di tenere in evidenza il codice fiscale e gli altri dati identificativi di ogni soggetto che intrattiene con gli stessi qualsiasi rapporto o effettui operazioni finanziarie di qualsiasi natura. La medesima legge, inoltre, ha imposto agli stessi enti di comunicare, solo a richiesta dell’Agenzia delle entrate o della Guardia di finanza, previa autorizzazione dei rispettivi organi sovraordinati, i dati relativi ai soggetti da controllare. Al fine di velocizzare al massimo e di informatizzare lo scambio di tali informazioni, è stato previsto l’invio telematico, tanto delle richieste dei dati quanto delle risposte. Le modalità sono state stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 22 dicembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 7 del 10 gennaio 2006. L’utilizzo della procedura telematica, inizialmente previsto dal citato provvedimento a partire dal 1° marzo 2006, è stato successivamente prorogato al 1° settembre 2006.Il Dl n. 223 del 4 luglio 2006 (convertito con modifiche dalla legge n. 248 del 4 agosto 2006), all’articolo 37, ha integrato ulteriormente le disposizioni relative all’Anagrafe tributaria, imponendo l’istituzione di una apposita sezione presso la banca dati in cui archiviare i dati anagrafici, compreso il codice fiscale, dei soggetti che intrattengono rapporti di natura finanziaria con banche, “Poste italiane Spa”, imprese di investimento, organismi di investimento collettivo del risparmio e ogni altro intermediario finanziario. A seguito di tale innovazione, gli enti sopra indicati dovranno inviare telematicamente, con modalità da stabilire con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, l’elenco dei propri clienti alla data del 1° gennaio 2005, anche se cessati dopo tale data, specificando anche la natura dei rapporti intrattenuti.La creazione di questa banca dati consentirà di accedere in tempi rapidi alle notizie relative al soggetto da controllare, poiché sarà possibile individuare immediatamente con quali banche o operatori finanziari questi intrattiene rapporti.Si noti bene che i dati comunicati all’Anagrafe tributaria, e quelli accessibili su richiesta autorizzata, sono disponibili non soltanto ai fini fiscali, ma anche per attività connesse alla riscossione mediante ruolo, per attività istruttorie nei procedimenti penali, per attività di accertamento di carattere patrimoniale per fini di prevenzione previste da specifiche leggi e per l’applicazione delle misure di prevenzione. In tal senso, dispone l’articolo 7 del Dpr n. 605/1973, novellato dall’articolo 37, comma 4, punto b), del Dl n. 223 del 4 luglio 2006.Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 24 ottobre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 248 dello stesso giorno, sono state stabilite le modalità tecniche con cui dovrà avvenire l’invio telematico delle seguenti comunicazioni, che prima era effettuato tramite supporti magnetici.
Ristrutturazioni edilizie
Trasmissione dei dati relativi ai bonifici effettuati per il pagamento delle spese di ristrutturazione edilizia, ai sensi della legge n. 449/97, da parte di banche o “Poste italiane Spa”. Entro il 28 febbraio del 2007 dovranno essere trasmessi i dati relativi all’anno 2005. Quelli relativi agli anni successivi dovranno essere inviati entro il 30 aprile di ciascun anno che segue. L’invio è previsto dal decreto interministeriale del 18 febbraio 1998, modificato dal decreto interministeriale 9 maggio 2002, n. 153, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 26 luglio 2002.
Contratti di appalto delle Pubbliche Amministrazioni
Trasmissione dei dati relativi ai contratti di appalto, di somministrazione e di trasporto stipulati dalle Pubbliche Amministrazioni e da enti pubblici, conclusi mediante scritture private e non registrate. L’invio dei dati relativi all’anno 2005 dovrà avvenire entro il 28 febbraio del 2007, mentre quelli relativi agli anni che seguono dovrà avvenire entro il 30 aprile di ciascun anno successivo. La trasmissione dei dati avviene a cura delle stesse Pubbliche Amministrazioni ed è disposto dal decreto ministeriale del 18 marzo 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 30 marzo del 1999.
Concessioni autorizzazioni e licenze
Invio dei dati relativi ad atti di concessione, di autorizzazione e licenza emessi da uffici pubblici a favore dei soggetti indicati al primo comma, lettera e), dell’articolo 6 del Dpr n. 605/1973. Si tratta di richieste per autorizzazioni allo svolgimento di attività (ad esempio, gestione di attività termali, esercizio di attività di rimessaggio di veicoli oppure di licenze per mettere in commercio specialità medicinali, alimenti per l’infanzia, prodotti dietetici, eccetera, ma la lista - a cui si rinvia - è molto lunga). La trasmissione è disposta dal decreto del ministero delle Finanze del 17 settembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 234 del 5 ottobre 1999. I dati relativi all’anno 2005 dovranno essere trasmessi entro il 28 febbraio del 2007. L’invio di quelli relativi agli anni successivi entro il 30 aprile di ciascun anno che segue.
Iscrizioni, variazioni e cancellazioni da albi e registri
Trasmissione dei dati relativi alle iscrizioni, variazioni e cancellazioni negli albi, registri ed elenchi istituiti per l’esercizio di attività professionali e di lavoro autonomo, nonché gli stessi dati contenuti negli albi tenuti dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Le comunicazioni devono essere fatte dagli ordini professionali, enti e uffici preposti alla tenuta di tali registri. L’invio dovrà avvenire entro il 28 febbraio del 2007, per i dati relativi all’anno 2005, ed entro il 30 aprile di ciascun anno che segue, per i dati relativi agli anni successivi al 2005. L’obbligo è disposto dal decreto del ministero delle Finanze del 17 settembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 235 del 6 ottobre 1999.
Navi e imbarcazioni da diporto
Invio dei dati relativi agli atti costitutivi, traslativi o estintivi della proprietà o altro diritto reale di godimento su navi e imbarcazioni da diporto da parte degli uffici marittimi e degli uffici della motorizzazione civile, sezione nautica. La trasmissione dei dati relativi all’anno 2005 dovrà avvenire entro il 28 febbraio del 2007. Quelli relativi agli anni successivi entro il 30 aprile di ciascun anno che segue. Disposizione introdotta dal decreto ministeriale del 21 ottobre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 268 del 15 novembre 1999.
Aerei
Trasmissione dei dati che risultano dal registro aeronautico riguardanti le iscrizioni, le variazioni e le cancellazioni. Le comunicazioni avvengono sulla base di quanto stabilito dal decreto del ministero delle Finanze del 21 ottobre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n 268 del 15 novembre 1999. I dati che interessano l’anno 2005 dovranno essere trasmessi entro il 28 febbraio del 2007, mentre quelli relativi agli anni successivi entro il 30 aprile di ciascun anno che segue.
Interessi passivi, assicurazioni
Invio degli elenchi delle persone fisiche che hanno corrisposto interessi passivi e relativi oneri accessori, premi di assicurazione sulla vita e contro gli infortuni, contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione di quelli versati dai datori di lavoro per conto dei propri dipendenti. L’obbligo incombe sui soggetti che erogano mutui fondiari e agrari di ogni specie, sulle imprese assicuratrici e sugli enti previdenziali e assistenziali. Le comunicazioni, che prima dovevano essere inviate entro il 30 giugno di ciascun anno, dovranno essere trasmesse entro il 30 aprile del 2007, relativamente alle quote o ai premi versati nell’anno precedente. Per l’anno 2005 i dati dovranno essere inviati entro il 28 febbraio del 2007. La disposizione che prevede tale invio è il decreto ministeriale del 27 gennaio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 38 del 16 febbraio 2000.
Soggetti che stipulano contratti di assicurazione
Trasmissione dei dati relativi ai soggetti contraenti polizze assicurative, con esclusione di quelli che coprono la responsabilità civile ed eventuali oneri accessori. Le comunicazioni devono essere inviate entro il 30 aprile di ciascun anno relativamente ai contratti stipulati e alle variazioni e cessazioni intervenute nell’anno precedente. I dati relativi all’anno 2005 saranno inviati entro il 28 febbraio 2007. L’obbligo, a carico delle imprese assicurative, è stato imposto dal decreto interministeriale 27 giugno 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 160 del 11 luglio 2000.
Contratti di fornitura di energia elettrica
Invio dei dati e delle notizie riguardanti i contratti di fornitura di energia elettrica agli utenti. L’obbligo, posto dal decreto interministeriale 27 giugno 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 160 del 11 luglio 2000, incombe sugli enti e società fornitrici del servizio. I dati devono essere inviati entro il 30 aprile di ciascun anno successivo a quello cui si riferiscono i dati. Le comunicazioni dei dati relativi all’anno 2005 dovranno essere effettuate entro il 28 febbraio 2007.Le varie tipologie di dati da trasmettere all’Anagrafe Tributaria non si esauriscono in quelle sopra indicate, essendovi altre comunicazioni per le quali non sono stati ancora stabiliti i termini e le modalità di trasmissione.In particolare, il decreto-legge n. 223 del 4 luglio 2006 ha integrato l’articolo 7 del Dpr n. 605/1973, introducendo il comma 13, che prevede a carico di imprese, intermediari e tutti gli operatori del settore delle assicurazioni, l’obbligo di comunicare in via telematica all’Anagrafe tributaria, secondo modalità ancora da stabilire, l’ammontare delle somme di denaro erogate a qualsiasi titolo nei confronti di soggetti danneggiati, in base a contratti di assicurazione di qualsiasi ramo. Nella comunicazione devono essere indicati il codice fiscale o la partita Iva del soggetto beneficiario e dei soggetti “le cui prestazioni sono state valutate ai fini della quantificazione della somma liquidata”, nonché la causale del versamento. I dati saranno comunicati anche in deroga a contrarie disposizioni di legge e saranno utilizzati prioritariamente nell’attività di controllo dei soggetti (periti, avvocati, eccetera) le cui prestazioni sono state valutate ai fini della quantificazione della somma liquidata.La disposizione si applica con riferimento alle somme erogate a partire dal 1° ottobre 2006, indipendentemente dalla data di liquidazione dell’importo e da quella di stipula del contratto assicurativo.Infine, il decreto legge sopra indicato, all’articolo 35, comma 35-bis, impone alle società calcistiche professionistiche l’obbligo di inviare telematicamente copia dei contratti di acquisizione delle prestazioni professionali (impropriamente chiamati contratti di acquisto) dei calciatori professionisti, nonché dei contratti relativi ai compensi per tali prestazioni. La stessa legge, inoltre, delega il ministro dell’Economia e delle Finanze ad acquisire gli stessi dati presso le Federazioni calcistiche estere per operazioni effettuate da società sportive residenti in Italia con società estere.L’articolo 1, comma 7, del decreto legge n. 262 del 3 ottobre 2006, successivamente, ha esteso l’obbligo della trasmissione telematica (integrando il già citato articolo 35, comma 35-bis, del Dl n. 223/2006) anche per i contratti di sponsorizzazione stipulati dagli stessi calciatori e in relazione ai quali le società calcistiche percepiscano utili. Per tali comunicazioni, i termini e le modalità di trasmissione dovranno essere stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.

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