Si applicano alle violazioni constatate a decorrere da oggi, data di entrata in vigore della legge 24 novembre 2006, n. 286, di conversione del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262 (collegato fiscale alla Finanziaria 2007), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 277 del 28/11/2006, Supplemento Ordinario n. 223, le disposizioni di cui all’articolo 12, commi da 2 a 2-quater, del Dlgs n. 471/1997, come modificate o introdotte dai commi 8 e 8-bis dell’articolo 1 del Dl 262. Si tratta delle nuove misure in materia di sanzioni accessorie previste a carico di chi si sottrae all’obbligo di emissione di ricevute e scontrini fiscali.La normativa ante Dl 262/2006 disponeva la sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività ovvero dell’esercizio dell’attività medesima per un periodo da quindici giorni a due mesi (periodo che andava invece da due a sei mesi nel caso in cui i corrispettivi non documentati superassero i 103.291,38 euro, 200 milioni di lire), qualora fossero state definitivamente accertate tre distinte violazioni dell’obbligo di emettere la ricevuta o lo scontrino fiscale compiute in giorni diversi nel corso di un quinquennio.Con il decreto legge 262, nella sua formulazione originaria, era stato, invece, previsto che bastava il definitivo accertamento di una sola violazione per far scattare il provvedimento sanzionatorio.Tale disposizione è stata poi ulteriormente modificata nel corso dell’iter parlamentare del decreto fiscale: da un lato è stata ridotta l’entità della sanzione, dall’altro sono stati introdotti tempi più rapidi per la sua irrogazione.Prevede, infatti, il nuovo comma 2 dell’articolo 12 del Dlgs 471/1997 che la sanzione accessoria della sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività ovvero dell’esercizio dell’attività medesima viene disposta quando, nel corso di un quinquennio, vengono contestate tre distinte violazioni dell’obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale. Quindi, non è più richiesto il definitivo accertamento delle tre violazioni, ma è sufficiente la “semplice” contestazione ai sensi dell’articolo 16 del Dlgs 472/1997.Inoltre, sempre nell’ottica di velocizzare la procedura, viene disposto che, in deroga all’articolo 19, comma 7, del citato Dlgs 472/1997 (“Le sanzioni accessorie sono eseguite quando il provvedimento di irrogazione è divenuto definitivo”), il provvedimento di sospensione è immediatamente esecutivo; pertanto, la sua impugnazione non ne impedirà o ritarderà l’applicazione.Contestualmente, però, come già accennato, è stata ridotta l’entità della sanzione: la sospensione opererà per un periodo che va da tre giorni a un mese (non più da quindici giorni a due mesi), mentre, qualora l’importo complessivo dei corrispettivi oggetto di contestazione ecceda la somma di 50mila euro, la sospensione è disposta per un periodo da un mese a sei mesi.Altre novità, poi, sono introdotte con l’inserimento di tre commi (dal 2-bis al 2-quater) nel corpo dell’articolo 12 del Dlgs 471/1997.In particolare, il comma 2-bis dispone che il provvedimento di sospensione, che dev’essere emanato dalla direzione regionale dell’Agenzia delle entrate territorialmente competente in base al domicilio fiscale del contribuente, va notificato, a pena di decadenza, nei sei mesi successivi alla contestazione della terza violazione; il comma 2-ter attribuisce all’Agenzia delle entrate e alla Guardia di finanza il compito di rendere esecutivi e verificare l’effettivo adempimento delle sospensioni; il comma 2-quater, infine, contiene una prescrizione che mira a dare pubblicità alla motivazione fiscale della chiusura del locale, disponendo che l’esecuzione del provvedimento di sospensione venga “assicurata con il sigillo dell’organo procedente e con le sottoscrizioni del personale incaricato ovvero con altro mezzo idoneo a indicare il vincolo imposto a fini fiscali”.

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