E' stato approvato definitivamente dal Senato, senza modifiche rispetto al testo licenziato dalla Camera, il disegno di legge di conversione del decreto 3 ottobre 2006, n. 262 ("Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria"). Il collegato alla Finanziaria 2007 contiene diverse disposizioni in materia fiscale: reintroduzione dell'imposta di successione e donazione, modifiche alla disciplina sulla deducibilità dei costi relativi alle auto aziendali, attribuzione di maggiori poteri agli agenti della riscossione, determinazione di tempi più rapidi per l'applicazione delle sanzioni per l'omissione di scontrini fiscali, eccetera.
Di seguito, una carrellata sulle più rilevanti novità.

Successioni e donazioni
Le nuove imposte di successione e donazione prevedono aliquote diverse a seconda del rapporto intercorrente tra le parti. In particolare, sul valore complessivo dei beni trasferiti, si applicherà l'aliquota del 4 per cento se beneficiari sono il coniuge e i parenti in linea retta, del 6 per cento per gli altri parenti fino al quarto grado, gli affini in linea retta, nonché gli affini in linea collaterale fino al terzo grado, dell'8 per cento, infine, per tutti gli altri soggetti. Inoltre, sia nelle donazioni che nelle successioni, è prevista una franchigia di un milione di euro per ciascun beneficiario, se trattasi di coniuge o parente in linea retta. Per i trasferimenti aventi ad oggetto immobili, infine, restano dovute le imposte ipotecaria e catastale nella misura, rispettivamente, del 2 e dell'1 per cento (168 euro ciascuna, se il beneficiario è in possesso dei requisiti "prima casa").

Omissione di scontrini fiscali
Viene modificato il comma 2 dell'articolo 12 del Dlgs n. 471/1997, che disponeva la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività ovvero dell'esercizio dell'attività medesima per un periodo da quindici giorni a due mesi, qualora venissero definitivamente accertate tre violazioni dell'obbligo di emettere la ricevuta o lo scontrino fiscale compiute in giorni diversi nel corso di un quinquennio.
E' ora previsto che, per l'applicazione della sanzione (per un periodo da tre giorni a un mese ovvero da un mese a sei mesi se l'importo complessivo dei corrispettivi oggetto di contestazione è superiore a 50mila euro), non occorre più il definitivo accertamento delle tre violazioni, ma è sufficiente la semplice contestazione delle stesse. Inoltre, il provvedimento di sospensione, disposto dalla competente direzione regionale delle Entrate, è immediatamente esecutivo.

Auto aziendali
La deducibilità del costo d'acquisto dei mezzi di trasporto da parte degli esercenti arti e professioni scende dal 50 al 25 per cento.
Per le imprese, invece, è confermata la deduzione integrale per i costi di acquisto e di utilizzo di autovetture e autocaravan utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa, ma scompare la deducibilità limitata del 50 per cento prima riconosciuta negli altri casi; resta immutata anche la deducibilità all'80 per cento per i mezzi utilizzati da agenti e rappresentanti di commercio.
E' soppressa, infine, la deducibilità integrale delle spese relative ai veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti: resta deducibile solo quella parte del costo che rappresenta fringe benefit per il lavoratore dipendente. Parallelamente, viene stabilito che il fringe benefit viene ora determinato assumendo il 50 per cento (non più il 30) del costo chilometrico, per una percorrenza convenzionale di 15mila chilometri, come indicato nelle tabelle Aci.

Bollo sulle moto
Aumenta, dal 2007, la tassa di possesso sulle moto di cilindrata superiore ai 50 cc; gli incrementi sono maggiori per i mezzi più inquinanti. Per le quattro classificazioni (Euro 0, Euro 1, Euro 2, Euro 3), è prevista una tariffa base fino a 11 kw (rispettivamente 26,00, 23,00, 21,00 e 19,11 euro), a cui va aggiunto un importo per ogni kw di potenza in più (rispettivamente 1,70, 1,30, 1,00 e 0,88 euro).

Imposta sostitutiva sulle plusvalenze
L'aliquota dell'imposta sostitutiva da applicare alle plusvalenze derivanti dalla cessione di immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni e di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria - modalità di tassazione alternativa a quella ordinaria - passa dal 12,50 al 20 per cento.

Produttori agricoli
I produttori agricoli che nell'anno solare precedente hanno realizzato o, in caso di inizio di attività, prevedono di realizzare un volume d'affari non superiore a 7mila euro (costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti agricoli e ittici compresi nella prima parte della tabella A) allegata al Dpr 633/72), sono esonerati dal versamento dell'Iva e da tutti gli obblighi documentali e contabili (fatturazione, registrazione, liquidazione e presentazione della dichiarazione Iva annuale). Resta unicamente l'obbligo di numerare e conservare le fatture e le bollette doganali relative agli acquisti e alle importazioni. In alternativa al regime di esonero, è possibile optare per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari.

Stock option
La novella legislativa prevede che il regime agevolato per le stock option è applicabile se si verificano congiuntamente tre condizioni: l'opzione deve essere esercitabile non prima che siano trascorsi tre anni dalla sua attribuzione; al momento in cui l'opzione è esercitabile, la società deve risultare quotata in mercati regolamentati; il beneficiario deve mantenere per almeno i cinque anni successivi all'esercizio dell'opzione un investimento nei titoli oggetto di opzione non inferiore alla differenza tra il valore delle azioni al momento dell'assegnazione e l'ammontare corrisposto dal dipendente.

Indeducibilità del terreno
Viene estesa agli immobili strumentali acquisiti mediante contratti di locazione finanziaria la disposizione introdotta dal decreto legge n. 223/2006, in base alla quale, ai fini del calcolo delle quote di ammortamento dei fabbricati strumentali, il costo complessivo è assunto al netto del costo delle aree occupate dalla costruzione e di quelle che ne costituiscono pertinenza.

Auto intracomunitarie e importate
Per poter immatricolare (o per le successive volture) auto e moto di provenienza intracomunitaria, andrà allegata, alla relativa richiesta, copia del modello F24 dal quale risulti il numero del telaio e l'importo dell'Iva assolta in occasione della prima cessione interna.
Relativamente, invece, all'immatricolazione degli stessi beni oggetto di importazione, occorrerà esibire la certificazione doganale attestante l'assolvimento dell'Iva e contenente il riferimento all'eventuale utilizzazione, da parte dell'imprenditore, del plafond (articolo 8, comma 2, Dpr 633/72).

Agenti della riscossione
In sede di pignoramento dei crediti (sono esclusi quelli pensionistici) del debitore verso terzi, l'agente della riscossione potrà ordinare al terzo di pagargli direttamente il credito vantato nei confronti del debitore - evitando in tal modo la procedura innanzi al giudice dell'esecuzione - entro quindici giorni dalla notifica dell'atto di pignoramento, per le somme per le quali il diritto alla percezione è maturato prima della notifica, o alle rispettive scadenze, per le restanti somme.
Inoltre, agli agenti della riscossione, in caso di mancato pagamento di importi iscritti a ruolo per più di 25mila euro, viene riconosciuta la facoltà di accedere ai locali del debitore moroso con gli stessi poteri di indagine riconosciuti agli uffici finanziari (articoli 33 del Dpr 600/73 e 52 del Dpr 633/72), al fine di acquisire la documentazione utile a individuare i crediti che il debitore vanta nei confronti di terzi.
Viene, infine, prevista, a carico dei terzi debitori del soggetto iscritto a ruolo che non danno seguito alla richiesta dell'agente della riscossione di indicare le somme e le cose da loro dovute al creditore (o vi provvedono fornendo dati non veri o incompleti), una sanzione amministrativa da 2.065,83 a 20.658,28 euro.

Pagamenti delle pubbliche amministrazioni
Amministrazioni pubbliche e società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare pagamenti superiori a 10mila euro, dovranno verificare che il beneficiario non risulti moroso nei confronti del Fisco per il mancato pagamento di una o più cartelle, di importo complessivo pari almeno a 10mila euro. In caso contrario, il pagamento non andrà effettuato e occorrerà segnalare la circostanza all'agente della riscossione.
Un successivo decreto ministeriale stabilirà le modalità di attuazione della norma.

Pagamento mediante compensazione volontaria con crediti d'imposta
L'Agenzia delle entrate, prima di erogare un rimborso d'imposta, dovrà verificare se il beneficiario risulta debitore di importi iscritti a ruolo. In caso affermativo, segnalerà la circostanza all'agente della riscossione, il quale notificherà al contribuente una proposta di compensazione tra il credito d'imposta e il debito iscritto a ruolo e sospenderà l'azione di recupero. Nei successivi sessanta giorni, il debitore dovrà comunicare se accetta la proposta; in caso di assenso, si provvederà alla compensazione degli importi; viceversa, se la proposta è rifiutata, riprenderà la procedura di riscossione delle somme iscritte e la mancata adesione sarà comunicata all'Agenzia delle entrate.

No tax area per i non residenti
La modifica alle regole di determinazione del reddito imponibile dei non residenti (non spettanza della deduzione per assicurare la progressività dell'imposizione), introdotta dal decreto legge n. 223/2006, varrà a partire dall'anno 2007.

0 commenti:

 
Top