La nuova disciplina del recesso è il frutto dei significativi mutamenti apportati dalla riforma del diritto societario al modello organizzativo della Srl, il cui principio ispiratore è rappresentato da un ampliamento della sua autonomia statutaria.
Nella nuova formulazione del diritto di recesso vi è, inoltre, il riconoscimento di come la partecipazione in una società a responsabilità limitata sia ben difficilmente negoziabile sul mercato e, quindi, di come, in caso di imposizioni eccessive da parte della maggioranza, il socio di minoranza si sarebbe trovato in difficoltà solo con i rimedi previsti per le Spa.
Il diritto di recesso, infatti, è oggi non solo mezzo di tutela del socio di minoranza rispetto all'adozione di determinate delibere assembleari, modificative del contratto, ma è anche riconosciuto in altre ipotesi non necessariamente legate a una decisione assembleare.
Nell'attuale formulazione dell'articolo 2473 cc, è riconosciuto il diritto di recesso al socio che non ha consentito:
- al cambiamento dell'oggetto o del tipo di società
- alla fusione o alla scissione della società
- alla revoca dello stato di liquidazione
- al trasferimento della sede all'estero
- all'eliminazione di una o più cause di recesso previste dall'atto costitutivo
- al compimento di operazioni che comportino modificazioni sostanziali della società o dei diritti riconosciuti ai soci all'atto costitutivo, riguardanti l'amministrazione o la distribuzione degli utili.
Inoltre, il comma 2 dispone che "nel caso di società contratta a tempo indeterminato il diritto di recesso compete al socio in ogni momento, salvo preavviso di almeno 180 giorni" (o più ampio se previsto dall'atto costitutivo).
Oltre, a tali ipotesi che potremmo definire inderogabili di recesso, vi sono ulteriori cause che abilitano l'esercizio del diritto, tra cui si ricorda quella prevista nell'articolo 2469, comma 2, cc, che riconosce tale facoltà qualora l'atto costitutivo contenga clausole di intrasferibilità della quota, o ne subordini la possibilità al "mero gradimento" degli organi sociali, di soci o terzi, oppure impedisca il trasferimento mortis causa della stessa.
Altre cause sono rinvenibili nell'articolo 2497-quater e nell'articolo 2481-bis, comma 1, cc.
I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione al patrimonio sociale, che, a tal fine, è determinato tenendo conto del suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso; in caso di disaccordo, la determinazione è compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal tribunale su istanza della parte più diligente.
Il comma 4 dell'articolo 2473 cc fissa le modalità per procedere alla liquidazione del socio recedente e stabilisce un ordine da seguire: va innanzitutto verificata la volontà degli altri soci di effettuare l'acquisto proporzionalmente alle loro quote di partecipazione, oppure la volontà da parte di un terzo concordemente individuato dai soci.
L'enunciazione riflette il carattere chiuso della società a responsabilità limitata: il legislatore con tale formula tende, infatti, a preferire all'ingresso di soggetti estranei alla compagine sociale, la divisione della quota del recedente tra gli altri membri che, fino a quel momento, hanno condiviso l'esperienza societaria, attivando quello che viene comunemente detto "recesso atipico".
Il legislatore si pone anche l'obiettivo di tutelare il patrimonio della società; infatti, solo qualora i soci non acquistino le quote del recedente e nemmeno si trovi un terzo disposto ad acquistarle, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o, in mancanza, riducendo il capitale sociale, nel rispetto però di quanto previsto dall'articolo 2482 cc.
Infine, se sulla base del capitale non risulti possibile il rimborso della partecipazione del socio receduto, la società deve essere posta in liquidazione.
Come si può evincere da quanto detto, le modalità di adempimento del rimborso, che deve avvenire entro sei mesi dalla data della comunicazione fatta alla società, sono abbastanza singolari: si vuole, da un lato, evitare di intaccare il capitale sociale a tutela dei creditori e, dall'altro, di alterare i rapporti di forza fra i soci in conseguenza di un fatto accidentale qual è il recesso.
Si noti che, secondo il Codice civile, il rimborso effettuato direttamente a opera della società, utilizzando riserve disponibili o, in mancanza, riducendo il capitale sociale o, se incapiente, mettendo in liquidazione la società, sono soluzioni estreme.
Tali considerazioni sono di grande importanza, quando si vanno ad analizzare i profili fiscali del recesso di un socio da una Srl.
L'articolo 47, comma 5, del Tuir dispone che "non costituiscono utile le somme e i beni ricevuti dai soci delle società soggette all'Ires a titolo di ripartizione di riserve o altri fondi costituiti con sopraprezzi di emissione delle azioni o quote, con versamenti fatti dai soci a fondo perduto o in conto capitale e con saldi di rivalutazione monetaria esenti da imposta; tuttavia le somme o il valore normale dei beni ricevuti riducono il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute".
La disposizione fissa un principio generale, secondo il quale la restituzione di una somma che la società aveva conseguito a titolo di conferimento del socio deve ridurre il valore della partecipazione e non rappresenta materia imponibile per il socio.
Il socio recedente, persona fisica, si vedrà quindi tassato solo su quelle maggiori somme che riceve, in eccedenza rispetto al costo di acquisizione delle partecipazioni annullate, sia con riferimento alla parte di tali differenze che promana dalla distribuzione pro-quota del capitale, che delle altre riserve di capitali.
Il successivo comma 7 dell'articolo 47 del Tuir stabilisce, poi, che "le somme o il valore normale dei beni ricevuti dai soci in caso di recesso, di esclusione, di riscatto e di riduzione del capitale esuberante o di liquidazione anche concorsuale delle società ed enti costituiscono utile per parte che eccede il prezzo pagato per l'acquisto o per la sottoscrizione delle azioni o quote annullate".
In sintesi, poiché il rimborso della partecipazione deve avvenire "in proporzione al patrimonio sociale", tenendo conto del suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso, si può affermare che la parte della somma ricevuta, eccedente il prezzo pagato per l'acquisto o per la sottoscrizione delle azioni o quote annullate, di solito imputabile al plusvalore presente nei beni societari o all'avviamento della società, costituisce utile per il socio recedente, da tassare con le modalità fissate dall'articolo 47, comma 1, del Tuir (se persona fisica con partecipazione qualificata).
A tal punto, occorre verificare quale sia la possibile ricaduta in capo alla società della liquidazione della quota al socio recedente.
L'Amministrazione finanziaria considera il recesso da una società di capitali come un'operazione che produce i suoi effetti direttamente, ed esclusivamente, nella sfera patrimoniale della società e nei rapporti fra i soci. In sostanza, considerando che l'attribuzione al socio escluso di una somma attiene all'anticipata liquidazione del valore della sua quota patrimoniale, viene affermato che la somma pagata non può rilevare ai fini della determinazione del reddito della società.
Tale recente tesi trova fondamento nel disposto del richiamato articolo 2473 cc, per il quale la società deve attingere alle riserve disponibili, o al capitale sociale o, al limite, ricorrere alla propria liquidazione.
Si propongono alcuni esempi numerici.
CASO A)
Srl composta da 3 soci, al 33 per cento ciascuno. Capitale sociale di euro 33.000. Riserve di utili per euro 99.000.
La liquidazione al socio recedente è fissata in euro 60.000.
La società attinge completamente, secondo il disposto del Codice civile, alle riserve disponibili. I soci che restano si troveranno proprietari del capitale sociale nella misura del 50 per cento.
CASO B)
Srl composta da 3 soci al 33 per cento ciascuno. Capitale sociale di euro 33.000. Riserve di utili per euro 11.000. La liquidazione al socio recedente è fissata in euro 25.000.
La società attinge alle riserve disponibili, azzerandole completamente, e al capitale sociale per l'importo di euro 14.000.
I soci che restano si troveranno a essere titolari al 50 per cento di un capitale sociale di euro 19.000.
CASO C)
Srl composta da 3 soci al 33 per cento ciascuno. Capitale sociale di euro 33.000. Nessuna riserva. La liquidazione al socio è fissata in euro 40.000.
La società deve essere necessariamente posta in liquidazione.
Tutto ciò dimostra come il recesso di un socio attenga alla sfera patrimoniale della società e ai rapporti fra i soci. Qualora questi ultimi non volessero giungere alle soluzioni estreme qui esaminate, potrebbero procedere, come d'altronde preferito dal Codice, ad acquistare in prima persona la partecipazione del socio che intende recedere o farla acquistare da un terzo di fiducia.
Da ultimo si vuole ricordare che, posta la natura di utili per il percettore, le somme erogate a seguito del recesso non risulterebbero in ogni caso deducibili dal reddito di impresa, per il disposto dell'articolo 109, comma 9, lettera a), del Tuir, il quale stabilisce che "non è deducibile ogni tipo di remunerazione dovuta su titoli, strumenti finanziari comunque denominati, di cui all'art. 44, per la quota di essa, che direttamente o indirettamente comporti la partecipazione ai risultati economici della società emittente".
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