E' 10 mesi che sto ristrutturando una Casa di circa 240 mq chiaramente ho emesso delle fatture con aliquota iva al 20%.
Dopo 10 mesi IL commercialista Della commitente si rende conto di avere l'iva agevolata al 10% tengo a precisare che non MI hanno mai consegnato l'autocertificazione dell'iva agevolata.
Per qui adesso MI richiedono uno storno dell'iva pagata in piu'.
IO chiaramente l'iva riscossa lo gia pagata allo stato volevo solamente sapere se loro anno diritto ad uno storno se si in che modo visto che IO l'iva lo gia pagata. Se e no ci sono delle leggi in merito.

Grazie dell'attenzione porgo distinti saluti.

1 commenti:

Il Commercialista in Rete ha detto... 26/11/06 15:29

Per effetto del Decreto Legge n. 223 del 4 luglio 2006, artt. 35, commi 19 e 20, 35-ter e 35-quater, sono state introdotte alcune importanti modifiche in materia di agevolazioni per ristrutturazioni edilizie, commentate dalla circolare n. 28 del 04/08/2006 al paragrafo 11 e di seguito sintetizzate:

la fattura deve indicare distintamente il costo per la mano d’opera: decorrenza dal 4 luglio 2006;
la detrazione scende dal 41 al 36% e l’iva per manutenzione ordinaria e straordinaria dal 20 al 10%. Pertanto le fatture con l’iva al 20% fruiscono della detrazione del 41% e quelle con iva al 10% fruiscono della detrazione al 36%: decorrenza dal 1° ottobre 2006;
il limite di spesa su cui calcolare la detrazione viene fissato in 48.000 euro per ogni singola abitazione; pertanto in caso di comproprietà bisognerà dividere la spesa tra gli aventi diritto: decorrenza 1° ottobre 2006
IVA AGEVOLATA: fattispecie e modalità di calcolo

AUTOCERTIFICAZIONE

È previsto dalla normativa che in luogo di tutta la documentazione da allegare al modulo di comunicazione di inizio dei lavori, i contribuenti possono produrre una autocertificazione, ai sensi del D.P.R. n.445 del 28 dicembre 2000, attestante il possesso della stessa e la disponibilità ad esibirla se richiesta dagli uffici finanziari. Anche nel caso in cui si ricorra all' autocertificazione, i contribuenti sono tenuti comunque a barrare le caselle del modulo relative alla documentazione richiesta.

NORME VARIAZIONE FATTURE
NOTE di VARIAZIONE
NOTA DI VARIAZIONE: ai sensi dell’articolo 26 del D.P.R. 633/1972, la nota di variazione
deve essere emessa quando, dopo l’emissione della fattura o la sua registrazione, si
verificano delle circostanze tali da determinare una variazione (in aumento o in diminuzione)
di quanto fatturato o registrato, ad esempio nei seguenti casi:
a) quando viene riscontrato un errore nell’aliquota Iva applicata, o nella base imponibile
oppure nell’imposta;
b) quando viene concesso uno sconto o un abbuono;
c) quando si verifica un fatto che rende nulla l’operazione, ad esempio la rescissione o
l’annullamento del contratto.
La nota di variazione (di addebito o di accredito) ha gli stessi requisiti della fattura e deve
essere dotata di propria numerazione progressiva per anno solare. La nota di variazione
deve essere emessa, con riferimento all’originaria fattura, per la differenza dell’importo
risultante errato o concesso a titolo di sconto, ecc.
VARIAZIONI IN AUMENTO: nell’ipotesi in cui, successivamente all’emissione della fattura o
alla sua registrazione, aumenta l’imponibile ai fini Iva dell’operazione (ad es. la cessione di
un immobile o la costruzione di un fabbricato) o la relativa imposta per qualsiasi motivo,
compresa la correzione di errori o inesattezze, devono obbligatoriamente essere osservati, in
relazione al maggior ammontare, gli adempimenti di fatturazione, registrazione,
liquidazione e versamento.
NOTA DI ADDEBITO: in caso di variazione in aumento, il cedente o prestatore deve emettere
un’apposita fattura integrativa (= nota di addebito) per il maggior ammontare dell’Iva
dovuta, numerarla progressivamente e registrarla nel registro delle fatture emesse.
L’acquirente o il committente, quando la riceve, deve registrarla nel registro Iva degli
acquisti. Se l’operazione alla quale si riferisce la variazione non è soggetta all’obbligo di
fatturazione, in quanto cessione al dettaglio, è sufficiente annotare la variazione nel registro
dei corrispettivi.

La procedura di variazione in aumento, con emissione di nota di addebito (=
fattura integrativa), deve essere effettuata per regolarizzare, ad esempio, le
seguenti situazioni:
• è stata applicata l’Iva con aliquota inferiore a quella prevista dalla
legge (R.M. 11 marzo 1976, n. 502716; R.M. 23 dicembre 1975, n.
503576), ad esempio se i corrispettivi dell’appalto relativo alla
realizzazione di un’opera di urbanizzazione sono stati assoggettati
all’aliquota Iva del 10%, mentre l’opera ultimata non rientra nell’elenco
tassativo di cui all’articolo 4 della L. 29 settembre 1964, n. 847, come
integrato dall'articolo 44 della L. 22.10.1971, n. 865 e deve essere
applicata l’aliquota del 20%;
• nella fattura non sono state comprese tutte le operazioni per le quali si
è verificato il presupposto impositivo (R.M. 23 luglio 1975, n. 501355);
• per mancata applicazione dell’Iva su operazioni che erano soggette
(R.M. 12 marzo 1976, n. 504011; R.M. 21 maggio 1979, n. 362750);
• quando lo sconto concesso nella fattura originaria viene meno, ad
esempio se il debitore non rispetta i termini di pagamento a cui lo sconto
era collegato (R.M. 30 giugno 1975, n. 501171).

VARIAZIONE PRIMA DELL'EMISSIONE DELLA FATTURA: se la variazione in aumento si
verifica prima che la fattura sia stata emessa (ad es. fattura compilata ma non ancora
consegnata o spedita) non è necessario emettere un’apposita fattura integrativa, ma la fattura
può essere annullata e sostituita con un’altra fattura regolare (C.M. 9 settembre 1975, n.
28).

VARIAZIONI IN DIMINUZIONE: se un’operazione per la quale è stata emessa fattura,
successivamente alla sua registrazione, viene meno in tutto o in parte, o diminuisce
l’imponibile o l’Iva relativa, il cedente del bene (ad es. bene finito) o il prestatore del servizio
(ad es. servizi dipendenti da contratto di appalto per la ristrutturazione di un immobile) può
effettuare una variazione in diminuzione dell’Iva precedentemente fatturata e portare in
detrazione la diminuzione ai sensi dell’articolo 19 del D.P.R. 633/1972. L’acquirente che abbia
già registrato la fattura originale deve registrare la corrispondente variazione in aumento.
Pertanto per il cedente o prestatore la variazione in diminuzione è una facoltà, ma se questi la
effettua l’acquirente ha l’obbligo di eseguire la corrispondente rettifica (C.M. 9 agosto 1975, n.
27).
NOTA DI ACCREDITO: le variazioni in diminuzione vanno documentate da parte del
cedente o prestatore con l’emissione di una nota di accredito a favore del cessionario o
committente per l’importo corrispondente alla variazione. Per la nota di accredito non sono
previsti specifici requisiti, pertanto essa assume l’aspetto di una fattura (si utilizza lo stesso
modulo delle fatture e si sostituisce la dizione "fattura" con "nota di accredito" o similare). La
nota deve essere numerata, deve contenere l’indicazione della variazione e della relativa
imposta (C.M. 21 novembre 1972, n. 27) e i dati identificativi della fattura originaria e deve
essere annotata nei termini previsti per le fatture.

La procedura di variazione in diminuzione, con emissione di nota di accredito, va
effettuata in conseguenza al verificarsi, ad esempio, dei seguenti casi:
• dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione
del contratto (ad es. contratto di appalto per la costruzione o la
cessione di un immobile);
• mancato pagamento, parziale o totale, della fattura a causa di
procedure concorsuali (ad es. fallimento) o di procedure
esecutive rimaste infruttuose;
• successiva applicazione di sconti o abbuoni previsti nel contratto
originario (non hanno rilevanza gli sconti o abbuoni derivanti da
consuetudini o usi commerciali di qualsiasi genere – Cassazione
8 aprile 1992, n. 4310).

Se le variazioni in diminuzione derivano da successivi accordi tra le parti o da rettifica di
errori o inesattezze nella fatture (ad es. fattura emessa per operazioni inesistenti o
corrispettivi o le relative imposte indicati in misura superiore al reale), tali variazioni devono
essere eseguite entro un anno dall’effettuazione dell’operazione imponibile (se è già trascorso
un anno è possibile chiedere all’Amministrazione il rimborso dell’Iva). Ciò si verifica, ad
esempio, nei casi di:
• erroneo assoggettamento di operazioni ad Iva con aliquota ordinaria (20%)
anziché agevolata (4% o 10%);
• erroneo assoggettamento ad Iva di un’operazione esclusa;
• concessione di sconti o abbuoni non previsti contrattualmente (R.M. 29 marzo 1991,
n. 561299);
• inadempimento di una parte delle obbligazioni assunte (Comm. Trib. Centr. 15 giugno
1988, n. 4928).
CORREZIONE DI ERRORI NELLA REGISTRAZIONE DELLE FATTURE: se si sono effettuati
errori materiali o di calcolo nella registrazione di fatture nei registri obbligatori, è possibile
effettuare le necessarie regolarizzazioni attraverso l’annotazione di variazioni in aumento o
in diminuzione. Non è necessario emettere documenti integrativi (articolo 26, co. 4 del D.P.R.
633/1972).

In definitiva comunque, per l'emissione della nota di variazione, è necessaria la dichiarazione del committente.

 
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