In tema di imposte sul reddito la Corte richiama il suo precedente orientamento (Cfr. sent n. 22789 del 23/10/2006) in base al quale il DPR n. 917 del 1986, art. 10, comma 1, lett. b), il quale prevede la deducibilità delle spese mediche necessarie nei casi di grave e permanente invalidità dei soggetti a carico del contribuente, ivi compreso il coniuge, a condizione che gli stessi non siano a loro volta titolari di reddito, detta una norma specifica, che, escludendo l’applicabilità della disciplina civilistica relativa alla comunione legale dei beni tra i coniugi, già derogata in via generale dalla previsione di dichiarazioni distinte da parte dei coniugi che siano autonomi soggetti d’imposta, non consente di portare in deduzione, sia pure “pro quota”, le spese mediche sostenute dal coniuge che, indipendentemente dal regime patrimoniale di comunione legale eventualmente in atto, sia titolare di un’autonoma posizione impositiva”.

Sentenza n. 201 del 9 gennaio 2014 (udienza 9 ottobre 2013)
Cassazione civile, sezione V – Pres. Cappabianca Aurelio – Est. Crucitti Roberta
D.P.R. n. 917 del 1986, art. 10, comma 1, lett. b) – Deducibilità spese mediche per soggetti a carico del contribuente - Condizioni

0 commenti:

 
Top