Per un'attivita' di regista televisivo impegnato anche in programmi di informazione televisiva, la RAI paga i contributi all'INPS, laddove la natura giornalistica dell'attivita', confermata dall'iscrizione da parte dell'INPGI del lavoratore nell'albo dei giornalisti, avrebbe richiesto il versamento all'INPGI dei contributi.
Con riferimento a tale specie, la S.C. precisa la portata dell'art. 116, comma 20, della legge 399 del 2000 in tema di errore nella scelta dell'ente previdenziale beneficiario di pagamento contributivo.

La norma, come noto, dispone che “Il pagamento della contribuzione previdenziale, effettuato in buona fede ad un ente previdenziale pubblico diverso dal titolare, ha effetto liberatorio nei confronti del contribuente. Conseguentemente, l'ente che ha ricevuto il pagamento dovrà provvedere al trasferimento delle somme incassate, senza aggravio di interessi, all'ente titolare della contribuzione”.

La norma pone così in tema di indebito soggettivo una disciplina speciale rispetto all'art. 1189 cod. civ. (che, nel disciplinare il pagamento al creditore apparente, prevede che il debitore che esegue il pagamento a chi appare legittimato a riceverlo in base a circostanze univoche, è liberato se prova di essere stato in buona fede, e che chi ha ricevuto il pagamento è tenuto alla restituzione verso il vero creditore, secondo le regole stabilite per la ripetizione dell'indebito).

Nel caso, la sentenza ha cassato la sentenza di merito che non aveva spiegato l'applicazione della norma della legge del 2000 con riferimento ai contributi dovuti per un'attività precedente l'entrata in vigore della legge, e non aveva altresì accettato al buona fede nel pagamento. In giurisprudenza, sul tema, Cass. sez. L, Sentenza n. 4289 del 24/03/2003 aveva affermato che, in riferimento al pagamento di prestazione previdenziale effettuato in favore di ente diverso dall'effettivo creditore, l'art. 116, ventesimo comma, della legge 23.12.2000,n.388 prevede che il pagamento - se effettuato in buona fede - ad un ente previdenziale pubblico diverso dal titolare del credito ha effetto liberatorio nei confronti del contribuente. (In applicazione di tale principio di diritto , introdotto da una normativa entrata in vigore successivamente alla proposizione del ricorso per cassazione, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, affinché il giudice di merito accertasse la sussistenza o meno della buona fede del solvens).

(Cassazione civile 18/11/2010, n. 23296)


Fonte: IPSOA

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