Cipro e Malta, insieme alla Corea del Sud, sono state eliminate dalle black list ad opera del Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze firmato lo scorso 27 luglio e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di ieri.Il provvedimento ridisegna, almeno in parte, lo scenario internazionale, tenendo in considerazione in particolare l’ingresso nell’Unione Europea di Cipro e Malta, le quali sono state inserite nel D.Lgs. del 1° aprile 1996, n. 239 c.d. “white list”.

Ma procediamo con ordine.

Modifica del D.M. 4 maggio 1999

Tale decreto è quello al quale fa riferimento l’articolo 2, comma 2-bis del TUIR, che prevede che si considerano residenti nel territorio dello Stato, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato, individuati con il D.M. 4 maggio 1999.

Attraverso la revisione apportata al suddetto D.M. Cipro e Malta sono eliminate dallo stesso; di conseguenza i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente che si trasferiscono a Cipro e a Malta non si considerano più residenti nel territorio dello Stato, salvo prova contraria.

In altri termini, non sussiste, al ricorrere della suindicata fattispecie, alcuna presunzione di residenza in Italia dei suddetti soggetti.

Modifica del D.M. 23 gennaio 2002

Il D.M. interviene anche sull’attuale formulazione del D.M. 23 gennaio 2002, decreto al quale rimanda il comma 10, dell’articolo 110 del TUIR nel prevedere l’indeducibilità dei costi e degli altri componenti negativi di reddito derivanti da operazioni intercorse con imprese residenti ovvero localizzate in Stati o territori non appartenenti all’Unione Europea aventi regimi fiscali privilegiati.

Il D.M. comprendeva nella sua versione originaria all’articolo 1 Cipro, e all’articolo 3, Malta, quest’ultima limitatamente ad alcune società, Paesi che a decorrere dal 1° maggio 2004 sono entrati però a far parte dell’Unione Europea.

Di conseguenza, già con la Risoluzione n. 96/E, del 30 luglio 2004, l’Agenzia delle Entrate aveva comunicato che per gli Stati di Cipro e Malta, attesa la loro entrata nell’Unione Europea, non trovava più applicazione la disciplina di cui all’articolo 110, comma 10 del D.P.R. n. 917/1986, in quanto erano venuti meno i presupposti per la sua applicazione dei confronti del medesimo (ossia la non appartenenza all’UE).

Con l’eliminazione di tali Stati (Cipro e Malta) dal D.M. 23 gennaio 2002, l’interpretazione fornita dall’Amministrazione finanziaria ha trovato una conferma legislativa.

Di conseguenza, i costi e gli componenti negativi di reddito derivanti da operazioni intercorse con imprese residenti o localizzate in Cipro o a Malta sono deducibili dal reddito ‘impresa o da quello del professionisti.

Inoltre, a seguito dall’eliminazione nell’articolo 3, del D.M. del 23 gennaio 2002, del n. 3), tale previsione di deducibilità dei suddetti componenti negativi di reddito trova applicazione anche relativamente alle operazioni intercorse con soggetti localizzati nella Corea del Sud.

Modifica del D.M. 21 novembre 2001

Le modifiche apportate alle liste dei Paesi black list interessano anche quella recata dal D.M. 21 novembre 2001, la quale trova applicazione in materia di imputazione per trasparenza dei redditi conseguiti da una impresa, di una società o di altro ente, residente o localizzato in Stati o territori con regime fiscale privilegiato controllato o collegato da un soggetto residente in Italia, anche tramite società fiduciarie o per interposta persona.

Dall’elenco di cui al predetto D.M. sono eliminate Cipro, Malta e la Corea del Sud, cosicché ai redditi conseguiti da imprese, società od enti in tali Paesi localizzati e controllati e collegati a soggetti italiani non dovrà più applicare il regime della c.c. “cfc”.

Comunicazioni delle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate o ricevute nei confronti di operatori economici localizzati in Paesi black list

Senza dubbio le modifiche suindicate risultano di particolare attualità con riferimento all’adempimento previsto dall’adempimento previsto dall’articolo 1 del D.L. 25 marzo 2010, n. 40, il quale al fine di contrastare l’evasione fiscale operata nella forma dei c.d. “caroselli” e “cartiere” ha previsto che i soggetti passivi IVA devono comunicare telematicamente all’Agenzia delle Entrate, tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate e ricevute a decorrere dal 1° luglio 2010, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi c.d. black list di cui al D.M. 4 maggio 1999 al D.M. 21 novembre 2001.

Tali comunicazioni, secondo quanto disposto dall’articolo 2 del D.M. 30 marzo 2010, attuativo della suddetta disposizione devono essere presentate::
a)entro il prossimo 31 agosto da parte dei soggetti che hanno realizzato nei quattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni, un ammontare totale trimestrale superiore ad Euro 50.000. (secondo quanto annunciato dalla stampa specializzata, con l’emanazione di un D.P.C.M., tale scadenza dovrebbe essere prorogata al 31 ottobre 2010);
b)entro il prossimo 31 ottobre da parte dei soggetti che hanno realizzato nei quattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni, un ammontare totale trimestrale non superiore ad Euro 50.000.Sebbene, con riferimento a tali comunicazioni si attendano ancora chiarimenti ed interpretazioni da parte dell’Agenzia, appare evidente che le stesse non debbano essere effettuate con riferimento alle operazioni intercorse con soggetti localizzati a Cipro, Malta e nella Corea del Sud.

(Decreto Ministero dell 27/07/2010, G.U. 04/08/2010, n. 180)


Fonte: IPSOA

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