E' stata segnalata alla scrivente l'opportunita' di fornire ulteriori
chiarimenti in ordine alla determinazione dell'acconto dell'addizionale
comunale all'Irpef nelle ipotesi in cui il comune abbia deliberato una
fascia di esenzione ai sensi dell'articolo 1, comma 3-bis, del decreto
legislativo n. 360 del 1998.
Al riguardo si fa presente quanto segue.
La legge 27 dicembre 2006, n 296 (legge finanziaria per il 2007), con i
commi da 142 a 144 dell'articolo 1 ha modificato l'articolo 1 del decreto
legislativo n. 360 del 1998, istitutivo dell'addizionale comunale all'Irpef.
Secondo la nuova formulazione dell'articolo 1, comma 3, del predetto
d.lgs. n. 360, "i comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52
del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive
modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di
compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da
pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le
politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio
2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002."
Sempre nell'articolo 1, dopo il comma 3, e' stato inserito, il comma
3-bis il quale prevede che "Con il medesimo regolamento di cui al comma 3
puo' essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di
specifici requisiti reddituali".
Inoltre, il comma 4 dell'articolo 1 stabilisce che il versamento
dell'addizionale comunale e' effettuato in acconto e a saldo unitamente al
saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. La misura dell'acconto
e' stabilita nel 30 per cento dell'addizionale ottenuta applicando al
reddito imponibile dell'anno precedente l'aliquota deliberata per l'anno di
riferimento qualora la pubblicazione della delibera sia effettuata non oltre
il 15 febbraio del medesimo anno. In caso di pubblicazione della delibera
successiva al predetto termine, la misura dell'aliquota da applicare sara'
quella vigente nell'anno precedente.
Le novita' sono state illustrate dalla circolare n. 15 del 2007, che ha
fornito, tra l'altro, chiarimenti in relazione ai seguenti aspetti:
1) possibilita' per i comuni di aumentare l'aliquota di
compartecipazione dell'addizionale comunale attraverso un regolamento
da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446;
2) criterio per cui l'addizionale e' dovuta al comune nel quale il
contribuente ha domicilio fiscale alla data del 1 gennaio (in luogo
di quella del 31 dicembre);
3) introduzione del versamento in acconto;
4) individuazione dei nuovi adempimenti a carico dei sostituti
d'imposta in riferimento ai redditi derivanti da lavoro dipendente e
assimilati.
Si segnala inoltre, che l'elenco dei comuni che hanno deliberato le
fasce di esenzione e' accessibile sul sito www.finanze.gov.it, (area
tematica: Fiscalita' Locale, Addizionale Comunale all'Irpef).
Con particolare riguardo alla determinazione e al versamento
dell'acconto, con la circolare n. 15 del 2007 e' stato chiarito che trovano
applicazione le disposizioni previste in materia di Irpef, dalla legge n. 97
del 1977. Cio' in quanto l'articolo 1, comma 8, ultimo periodo, del d.lgs.
n. 360 del 1998, rinvia alle disposizioni previste per l'imposta sul reddito
delle persone fisiche per quanto non disciplinato dal d.lgs. stesso.
In particolare, e' possibile effettuare il versamento dell'acconto di
importo inferiore a quello determinato secondo il metodo storico
ordinariamente previsto, ovvero non effettuarlo, se il contribuente ritiene
che non dovra' l'imposta per l'anno cui si riferisce l'acconto, a causa del
sostenimento di oneri ovvero della produzione di un reddito inferiore a
quello dell'anno precedente.
Al riguardo, la circolare n. 15 ha precisato che l'acconto non e' dovuto
dai soggetti che rientrano nella soglia di esenzione deliberata dal comune
ai sensi dell'articolo 1, comma 3-bis, del d.lgs. n. 390 del 1998.
Per i redditi di lavoro dipendente ed i redditi assimilati a quelli di
lavoro dipendente, e' stato precisato che i sostituti d'imposta determinano
l'acconto dell'addizionale comunale dovuta per il 2007 utilizzando
l'aliquota fissata dal comune in cui il dipendente ha il domicilio fiscale
al 1 gennaio 2007 e che il sostituto, anche in sede di acconto, tiene conto
delle esenzioni deliberate dai comuni
Poiche' permangono dubbi al riguardo, si chiarisce che le esenzioni
hanno effetto direttamente anche in sede di determinazione dell'acconto se,
in base al reddito imponibile dell'anno precedente (2006) il contribuente
rientra nella fascia di esenzione deliberata dal comune di residenza.
Anche il sostituto d'imposta, qualora il reddito da lui erogato nel
periodo d'imposta precedente sia inferiore alla soglia deliberata dal
comune, applica automaticamente l'esenzione, anche in assenza di specifica
richiesta da parte del percipiente.
Se in sede di dichiarazione dei redditi, ovvero in sede di conguaglio di
fine anno o per cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno, il
reddito risulta superiore alla fascia di esenzione, l'imposta sara' versata
dal contribuente ovvero la relativa ritenuta sara' operata dal sostituto
d'imposta senza applicazione di sanzioni e interessi.
Qualora siano state trattenute rate di acconto nei confronti di un
contribuente che avrebbe avuto titolo a fruire dell'esenzione, il sostituto
d'imposta potra' provvedere alla restituzione nel corso dell'anno e
comunque, in sede di conguaglio.
In caso di cessazione del rapporto di lavoro nel corso del 2007, nelle
annotazioni del CUD il sostituto d'imposta dovra' indicare che non sono
state operate le ritenute relative all'acconto dell'addizionale comunale in
applicazione automatica dell'esenzione.
Si rammenta che la base imponibile sulla quale calcolare l'addizionale
definitiva dovuta per il 2007 e' costituita dal reddito complessivo
determinato, ai fini dell'Irpef, al netto dei soli oneri deducibili di cui
all'articolo 10 del Tuir, essendo le deduzioni per oneri di famiglia
sostituite dalle detrazioni per carichi di famiglia.
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