E' stata  segnalata  alla  scrivente  l'opportunita'  di fornire ulteriori

chiarimenti in   ordine   alla  determinazione  dell'acconto  dell'addizionale

comunale all'Irpef  nelle  ipotesi  in  cui  il  comune  abbia  deliberato una

fascia di  esenzione  ai  sensi  dell'articolo  1,  comma  3-bis,  del decreto

legislativo n. 360 del 1998.                                                 

    Al riguardo si fa presente quanto segue.                                 

    La legge  27  dicembre  2006, n 296 (legge finanziaria per il 2007), con i

commi da  142  a  144  dell'articolo  1 ha modificato l'articolo 1 del decreto

legislativo n. 360 del 1998, istitutivo dell'addizionale comunale all'Irpef. 

    Secondo la  nuova  formulazione  dell'articolo  1,  comma  3, del predetto

d.lgs. n.  360,  "i comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52

del decreto   legislativo   15   dicembre   1997,   n.   446,   e   successive

modificazioni, possono     disporre    la    variazione    dell'aliquota    di

compartecipazione dell'addizionale  di  cui  al  comma  2 con deliberazione da

pubblicare nel  sito  individuato con decreto del capo del Dipartimento per le

politiche fiscali  del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  31 maggio

2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002."         

    Sempre nell'articolo  1,  dopo  il  comma  3,  e' stato inserito, il comma

3-bis il  quale  prevede  che  "Con  il medesimo regolamento di cui al comma 3

puo' essere  stabilita  una  soglia  di  esenzione  in ragione del possesso di

specifici requisiti reddituali".                                             

    Inoltre, il   comma   4  dell'articolo  1  stabilisce  che  il  versamento

dell'addizionale comunale  e'  effettuato  in  acconto e a saldo unitamente al

saldo dell'imposta  sul  reddito delle persone fisiche. La misura dell'acconto

e' stabilita   nel  30  per  cento  dell'addizionale  ottenuta  applicando  al

reddito imponibile  dell'anno  precedente  l'aliquota deliberata per l'anno di

riferimento qualora  la  pubblicazione della delibera sia effettuata non oltre

il 15  febbraio  del  medesimo  anno.  In caso di pubblicazione della delibera

successiva al  predetto  termine,  la  misura dell'aliquota da applicare sara'

quella vigente nell'anno precedente.                                         

    Le novita'  sono  state  illustrate dalla circolare n. 15 del 2007, che ha

fornito, tra l'altro, chiarimenti in relazione ai seguenti aspetti:          

   1) possibilita'    per    i    comuni   di   aumentare   l'aliquota   di  

      compartecipazione dell'addizionale  comunale  attraverso  un regolamento

      da adottare  ai  sensi  dell'articolo  52  del  decreto  legislativo  15

      dicembre 1997, n. 446;                                                 

   2) criterio  per  cui  l'addizionale  e'  dovuta  al comune nel quale il  

      contribuente ha  domicilio  fiscale  alla  data del 1  gennaio (in luogo

      di quella del 31 dicembre);                                            

   3) introduzione del versamento in acconto;                                

   4) individuazione   dei   nuovi   adempimenti  a  carico  dei  sostituti  

      d'imposta in  riferimento  ai  redditi  derivanti da lavoro dipendente e

      assimilati.                                                            

    Si segnala  inoltre,  che  l'elenco  dei  comuni  che  hanno deliberato le

fasce di   esenzione   e'   accessibile  sul  sito  www.finanze.gov.it,  (area

tematica: Fiscalita' Locale, Addizionale Comunale all'Irpef).                

    Con particolare    riguardo    alla   determinazione   e   al   versamento

dell'acconto, con  la  circolare  n. 15 del 2007 e' stato chiarito che trovano

applicazione le  disposizioni  previste in materia di Irpef, dalla legge n. 97

del 1977.  Cio'  in  quanto  l'articolo 1, comma 8, ultimo periodo, del d.lgs.

n. 360  del  1998, rinvia alle disposizioni previste per l'imposta sul reddito

delle persone fisiche per quanto non disciplinato dal d.lgs. stesso.         

    In particolare,  e'  possibile  effettuare  il  versamento dell'acconto di

importo inferiore   a   quello   determinato   secondo   il   metodo   storico

ordinariamente previsto,  ovvero  non  effettuarlo, se il contribuente ritiene

che non  dovra'  l'imposta  per l'anno cui si riferisce l'acconto, a causa del

sostenimento di  oneri  ovvero  della  produzione  di  un  reddito inferiore a

quello dell'anno precedente.                                                 

    Al riguardo,  la  circolare n. 15 ha precisato che l'acconto non e' dovuto

dai soggetti  che  rientrano  nella  soglia di esenzione deliberata dal comune

ai sensi dell'articolo 1, comma 3-bis, del d.lgs. n. 390 del 1998.           

    Per i  redditi  di  lavoro  dipendente ed i redditi assimilati a quelli di

lavoro dipendente,  e'  stato  precisato che i sostituti d'imposta determinano

l'acconto dell'addizionale   comunale   dovuta   per   il   2007   utilizzando

l'aliquota fissata  dal  comune  in  cui il dipendente ha il domicilio fiscale

al 1   gennaio  2007 e che il sostituto, anche in sede di acconto, tiene conto

delle esenzioni deliberate dai comuni                                        

    Poiche' permangono  dubbi  al  riguardo,  si  chiarisce  che  le esenzioni

hanno effetto  direttamente  anche  in sede di determinazione dell'acconto se,

in base  al  reddito  imponibile  dell'anno  precedente (2006) il contribuente

rientra nella fascia di esenzione deliberata dal comune di residenza.        

    Anche il  sostituto  d'imposta,  qualora  il  reddito  da  lui erogato nel

periodo d'imposta   precedente   sia  inferiore  alla  soglia  deliberata  dal

comune, applica  automaticamente  l'esenzione,  anche  in assenza di specifica

richiesta da parte del percipiente.                                          

    Se in  sede  di dichiarazione dei redditi, ovvero in sede di conguaglio di

fine anno  o  per  cessazione  del  rapporto di lavoro nel corso dell'anno, il

reddito risulta  superiore  alla  fascia di esenzione, l'imposta sara' versata

dal contribuente  ovvero  la  relativa  ritenuta  sara'  operata dal sostituto

d'imposta senza applicazione di sanzioni e interessi.                        

    Qualora siano  state  trattenute  rate  di  acconto  nei  confronti  di un

contribuente che  avrebbe  avuto  titolo a fruire dell'esenzione, il sostituto

d'imposta potra'   provvedere   alla   restituzione   nel  corso  dell'anno  e

comunque, in sede di conguaglio.                                             

    In caso  di  cessazione  del  rapporto di lavoro nel corso del 2007, nelle

annotazioni del  CUD  il  sostituto  d'imposta  dovra'  indicare  che non sono

state operate  le  ritenute  relative all'acconto dell'addizionale comunale in

applicazione automatica dell'esenzione.                                      

    Si rammenta  che  la  base  imponibile sulla quale calcolare l'addizionale

definitiva dovuta   per   il   2007  e'  costituita  dal  reddito  complessivo

determinato, ai  fini  dell'Irpef,  al  netto dei soli oneri deducibili di cui

all'articolo 10   del  Tuir,  essendo  le  deduzioni  per  oneri  di  famiglia

sostituite dalle detrazioni per carichi di famiglia.

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