Le società di capitali che in base alla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2013 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2013) possono posticipare i termini per l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2012, versano il saldo e il primo acconto dell’Ires e dell’Irap entro il giorno 16 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio ovvero entro i trenta giorni successivi applicando la maggiorazione dello 0,40%.
Il differimento dei termini riguarda anche i soci di società a responsabilità limitata non trasparenti, con riferimento al versamento dei contributi previdenziali, nonché i soci di società di capitali trasparenti, limitatamente alla quota dei versamenti (tributari e contributivi) afferente al reddito di  partecipazione nella società che posticipa l’approvazione del bilancio.

Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 59/E del 25 settembre 2013, emanata a seguito di numerose richieste di parere da parte di alcune associazioni di categoria volte a conoscere le “ricadute” fiscali della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2013, con cui sono stati posticipati i termini per l'approvazione dei bilanci relativi all’esercizio 2012 delle società di capitali che hanno subito danni dal sisma del maggio 2012.

Il documento di prassi, prima di affrontare gli aspetti fiscali, ricorda che destinatari della delibera del 31 gennaio 2013 sono i soggetti tenuti all’approvazione del bilancio, cui si applicano gli articoli 2364, secondo comma, e 2478-bis del codice civile (in tema di convocazione dell'assemblea dei soci), vale a dire le società di capitali che, oltre ad avere sede legale o operativa e a svolgere attività in uno dei comuni interessati dal sisma, devono avere subito danni dal terremoto.
Con riferimento alle conseguenze fiscali della delibera, la risoluzione si concentra sui versamenti e sulla presentazione della dichiarazione dei redditi delle società interessate dalla posticipazione del termine per l’approvazione del bilancio.
In particolare, per i versamenti del saldo e degli acconti, l’Agenzia richiama l’articolo 17 del Dpr. n. 435/2001.
La disposizione prevede che i soggetti Ires devono effettuare i versamenti a titolo di saldo delle imposte derivanti dai modelli Unico e Irap entro il giorno 16 del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta. La norma prescrive, inoltre, che se in base a disposizioni di legge il bilancio è approvato oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, il saldo deve essere versato entro il giorno 16 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio. Tuttavia, se il bilancio non è approvato entro il maggior termine stabilito in base alle disposizioni di legge, il versamento del saldo deve in ogni caso essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello di scadenza del termine stesso.

Sempre l’articolo 17 dispone che il versamento del saldo può essere effettuato, maggiorando l’importo dovuto dello 0,40%, entro trenta giorni dal 16 del sesto mese successivo alla chiusura del periodo d’imposta ovvero entro trenta giorni dal 16 del mese successivo alla data prevista dalla legge per l’approvazione del bilancio.
Con riguardo ai soggetti che posticipano l’approvazione del bilancio ai sensi della delibera del 31 gennaio 2013, la risoluzione precisa che il versamento del saldo dell’Ires e dell’Irap va fatto entro il giorno 16 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio ovvero entro i trenta giorni successivi applicando la maggiorazione dello 0,40%.
Nell’ipotesi di bilancio approvato nel mese di settembre 2013, quindi, il versamento deve essere effettuato entro il 16 ottobre 2013 senza maggiorazione ovvero entro i trenta giorni successivi applicando la maggiorazione dello 0,40%.

Circa i versamenti degli acconti dell’imposta sui redditi e dell’Irap, la risoluzione ricorda che, sempre ai sensi dell’articolo 17 del Dpr. n. 435/2001, la prima rata deve essere versata entro il termine previsto per il saldo dovuto in base alla dichiarazione relativa all’anno d’imposta precedente, mentre la seconda rata deve essere versata “nel mese di novembre (ad eccezione di quella dovuta dai soggetti il cui periodo d'imposta non coincide con l'anno solare, che effettuano il versamento della seconda rata entro l'ultimo giorno dell'undicesimo mese dello stesso periodo d'imposta)”. Quindi, per i soggetti che possono posticipare i termini per l’approvazione del bilancio in base alla della delibera del 31 gennaio 2013, il versamento della prima rata Ires e Irap deve essere effettuata entro lo stesso termine previsto per il versamento del saldo.

Quanto alla seconda rata di acconto, nell’evidenziare l’assenza di una specifica disposizione al riguardo, la risoluzione precisa che i termini di effettuazione del versamento restano quelli ordinari  fissati dall’articolo 17 del Dpr n. 435/2001.

In assenza di una norma ad hoc non varia neanche il termine per la presentazione della dichiarazione in materia di imposte sui redditi e di Irap fissato, dall’articolo 2 del Dpr n. 322 del 1998, nell’ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta. La risoluzione evidenzia, infatti, che detto termine non è collegato al momento di approvazione del bilancio, ma è sempre riferito al momento di chiusura del periodo d'imposta.

La risoluzione prosegue poi nell’esame dell’impatto fiscale derivante dalla possibilità di posticipare l’approvazione del bilancio sui soci delle società destinatarie della delibera.
In particolare, viene affrontata la situazione dei soci di società a responsabilità limitata non trasparenti, artigiane o commerciali, iscritti negli elenchi IVS.
L’Agenzia, applicando il medesimo principio espresso con la risoluzione n. 173/E del 16 luglio 2007 (che riguardava la proroga dei termini di versamento disposta per l'anno 2007 dal Dpcm 14 giugno 2007 nei riguardi dei soggetti interessati dagli studi di settore), ha chiarito che il differimento dei termini dei versamenti, come specificato per le società interessate dalla delibera del 31 gennaio 2013, si applica con riguardo al versamento dei contributi previdenziali, ma non anche per il versamento delle imposte, dovuti dai soci.
I soci di società non trasparenti sono tenuti, infatti, ai fini previdenziali, alla compilazione del quadro RR del modello Unico Pf per liquidare i contributi previdenziali e l'ammontare dei contributi dovuti è determinato su un reddito "figurativo" proporzionale alla loro quota di partecipazione nella società. Di conseguenza, gli stessi possono procedere alla corretta determinazione dei contributi solo successivamente all’approvazione del bilancio della società.
Parimenti, possono beneficiarie del differimento dei termini per il versamento delle imposte e dei contributi dovuti in base alla dichiarazione dei redditi i soci di società di capitali trasparenti i quali, in assenza di un bilancio approvato della società, non possono conoscere l’ammontare del reddito di propria spettanza, e i contribuenti che, pur essendo iscritti alle gestioni previdenziali per altra attività, sono soci delle società interessate dalla delibera del 31 gennaio 2013.
In merito, la risoluzione precisa che il differimento opera solo per la quota di versamenti afferente al reddito imputato per trasparenza dalla società che beneficia della posticipazione del termine per l’approvazione del bilancio.


Fonte: Agenzia Entrate

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