La ratio della disposizione, contenuta nella relazione ministeriale che accompagna il Dpr 648/1972, esplicita che i cosiddetti “tributi speciali” sono destinati “a compensare a particolari prestazioni a richiesta e nell’esclusivo interesse di altri Enti e di privati, rese dal personale” ovvero sono destinati alla copertura dei costi sostenuti.
Con la risoluzione n. 60/E del 26 settembre 2013, l’Agenzia delle Entrate rende pubblica la propria interpretazione del Dpr 648/1972.

I dubbi sull’applicazione dei tributi speciali sono stati sollevati da uffici finanziari sul territorio in merito alla registrazione di atti, presentati in originale o in copia autenticata e, in particolare, alla pubblicazione di testamenti e contratti di cottimo fiduciario.
Già in passato, l’archivio notarile aveva chiesto delucidazioni in seguito alla pubblicazione della circolare 26/E dell’1 giugno 2011, che prevedeva l’esenzione, da questa “speciale” imposizione, per la registrazione dei contratti di locazione, sia in presenza di opzione per la cedolare secca sia senza la richiesta di opzione.

Il parere espresso dalla direzione Normativa delle Entrate supera la risoluzione 219/E del 2009, nella parte in cui si afferma che l’emissione di un attestato di avvenuta registrazione (di cui all’articolo 36 della legge 340/2000) integra il presupposto per l’applicazione dei tributi speciali.

Con la risoluzione odierna, l’Amministrazione riesamina il configurarsi del presupposto impositivo dei tributi speciali, partendo proprio dalla ratio della norma, per concludere con una nuova interpretazione.
Infatti, come sottolineato anche dagli uffici interpellanti, le annotazioni di avvenuta registrazione apposte in calce o a margine dell’atto, non hanno appunto il presupposto per l’applicazione dei “tributi”.

A questo proposito, la disamina giuridica della norma inizia dal titolo II della tabella A (annessa al Dpr 648/1972, come sostituita dall’articolo 3 della legge 549/1995) che identifica i diritti come correlati alle attività svolte dal personale, già appartenente agli uffici – allora denominati – del Registro e dell’Iva, oggi personale delle Entrate.
E proprio il titolo II della tabella A lascia intendere che presupposto del tributo sia l’esercizio materiale di una attività resa dal personale dell’Amministrazione, svolta esclusivamente nell’interesse e su richiesta di terza persona o ente.

L’annotazione di avvenuta registrazione, secondo la consulenza fiscale, rientra nel processo operativo che completa la registrazione stessa di un atto, svolta autonomamente senza alcuna richiesta dell’interessato, né nel suo specifico interesse. Viene a mancare così il presupposto che determina l’applicazione dei tributi speciali.

Già la circolare n. 26/E del 2011, al punto 4.2, affermava che “il presupposto per l’applicazione dei tributi speciali non si realizza con riferimento alle annotazioni di avvenuta registrazione apposte dall’ufficio in calce o a margine dell’atto portato alla registrazione per carenza del presupposto impositivo” poiché rappresentano “una modalità di esecuzione della registrazione che si incardina nel procedimento di registrazione degli atti”.

Per analogia, lo stesso presupposto viene a mancare anche quando è previsto che l’ufficio debba rilasciare “una fotocopia da esso certificata conforme” nel caso in cui siano presentate alla registrazione scritture private in unico originale. Anche qui, evidentemente, mancano i requisiti dell’esclusivo interesse di un terzo e della sua richiesta.

Per quanto attiene, inoltre, alla registrazione di atti pubblici o scritture private autenticate, di cui sono depositari notai o pubblici ufficiali, ai quali è fatto esplicito divieto di spostare questo tipo di documenti dal luogo dove sono conservati o archiviati (articolo 36, legge 340/2000, fatti salvi i casi previsti dal comma 1), è ovviamente e giuridicamente impossibile produrre gli atti in originale, ai fini della registrazione presso gli uffici finanziari.
È sufficiente, pertanto, presentare una copia conforme certificata dal pubblico ufficiale che conserva l’originale sul quale egli stesso può procedere alle annotazioni sulla base di “idoneo documento scritto emesso dalla competente amministrazione”.

Questo “idoneo documento” non è specificato dalla norma, ma ha comunque una valenza dichiarativa, senza che corrisponda né a un interesse esclusivo e immediato della parte richiedente, né risulta collegato ad alcuna particolare prestazione fornita dal personale amministrativo, né tantomeno presuppone alcuna attività di ricognizione, ricerca, consultazione o estrazione da parte degli uffici. Corrisponde, invece, all’adempimento di un dovere giuridico da parte dell'Amministrazione, nell’espletamento di una delle fasi del procedimento di registrazione. Pertanto, come si desume pure dalla circolare n. 226/E del 2000, che afferma che l’idoneo documento scritto, sostituendo “gli adempimenti posti a carico della stessa dall’art. 16 comma 4 Tur”, costituisce attestato di registrazione e come tale non è procedimento autonomo e non costituisce presupposto all’applicato dei tributi speciali.


Fonte: Agenzia Entrate

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