La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli articoli 17 e 19 della sesta direttiva 77/388/CEE in materia di Iva, ed è stata presentata nell’ambito di una controversia che oppone un istituto di credito con sede in Francia, alla Amministrazione finanziaria francese, con riferimento al calcolo del pro-rata di detrazione dell’Iva. Tale istituto di credito ha sede in Francia e detiene succursali in alcuni Stati membri dell’Unione europea e in determinati Stati terzi.

Il fatto al centro della controversia
In seguito a una verifica dell’Amministrazione fiscale francese, sono stati disconosciuti, ai fini del calcolo del pro-rata per la detrazione Iva, gli importi relativi agli interessi dei finanziamenti concessi dalla sede dell’istituto di credito alle sue succursali stabilite al di fuori del territorio francese. L’istituto impugnava l’avviso di rettifica emesso dalla Amministrazione finanziaria francese, sulla base del fatto che per stabilire il pro rata di detrazione delle spese della sua sede principale in materia di Iva, occorre prendere in considerazione le entrate delle sue succursali stabilite in altri Stati membri dell’Unione e negli Stati terzi, in quanto tali succursali costituiscono, con tale sede principale, un soggetto unico.

La sospensione del procedimento e i quesiti posti alla Corte
L’autorità giurisdizionale chiamata in causa ha sospeso il processo sottoponendo alla Corte Ue  le seguenti questioni pregiudiziali:
se gli articoli 17 e 19 della sesta direttiva possono essere interpretati nel senso che, ai fini del calcolo del pro-rata ivi previsto, la sede centrale di una società stabilita da uno Stato membro debba tener conto delle entrate di ciascuna delle sue succursali stabilite in altro Stato membro, e simmetricamente, tali succursali debbano tener conto di tutte le entrate ricomprese nell’ambito applicativo dell’Iva conseguite dalla società;
se si debba adottare la medesima soluzione per le succursali stabilite al di fuori dell’UE, in particolare in base al diritto alla detrazione previsto dall’articolo 17 della sesta Direttiva, in relazione alle operazioni bancarie e finanziarie effettuate a favore di clienti stabiliti al di fuori dell’UE.
Le valutazioni e le conclusioni
Con la prima questione sottoposta al vaglio pregiudiziale della Corte, è stato chiesto di precisare se gli articoli 17, paragrafo 2  e 5 e 19, paragrafo 1 della sesta direttiva devono essere interpretati nel senso che, ai fini della determinazione del pro-rata di detrazione dell’Iva applicabile, una società la cui sede centrale sia situata in uno Stato membro, possa prendere in considerazione il fatturato realizzato dalle succursali stabilite in altri Stati membri.
Inoltre, il tenore letterale degli articoli 17 e 19 della sesta direttiva non consente di affermare che, ai fini della determinazione del pro rata di detrazione dell’Iva applicabile ad una società, la cui sede centrale è situata in uno Stato membro, tale società può prendere in considerazione il fatturato realizzato dalle sue succursali stabilite in altri Stati membri.
La Corte rileva che, nei limiti in cui il calcolo del pro-rata di detrazione costituisce un elemento del regime delle detrazioni, le modalità secondo cui tale calcolo deve essere effettuato rientrano, insieme a tale regime di detrazioni, nella sfera di applicazione della normativa nazionale in materia di Iva cui una attività o un’operazione deve essere fisicamente collegata.
Inoltre, va considerato che la nozione di “luogo di stabilimento” non riguarda esclusivamente la sede del soggetto passivo, ma anche le stabili organizzazioni che può avere in altri Stati membri.
Pertanto, una società che ha fissato la propria sede in uno Stato membro e che dispone di una stabile organizzazione in un altro Stato membro deve essere considerata, per questo motivo, come stabilita in quest’ultimo Stato per le attività in esso svolte e non potrà più pretendere il rimborso dell’Iva.

Stabile organizzazione e soggettività ai fini Iva
Dato che la stabile organizzazione situata in uno Stato membro e la sede principale situata in altro Stato membro, costituiscono unico soggetto passivo Iva, ne deriva, secondo la Corte Ue, che un unico soggetto passivo è sottoposto, oltre al regime applicabile nello Stato in cui ha sede, a tanti regimi di detrazione nazionali quanti sono gli Stati membri in cui dispone di stabili organizzazioni.
Dato che le modalità di calcolo del pro-rata costituiscono un elemento fondamentale del regime delle detrazioni, non si può tenere conto, nel calcolo del pro-rata applicabile alla sede principale di un soggetto passivo stabilito in uno Stato membro, della cifra d’affari realizzata da tutte le stabili organizzazioni di cui tale soggetto passivo dispone negli altri Stati membri.
Diversamente, tale modalità di determinazione del pro-rata di detrazione applicabile alla sede principale di un soggetto passivo determinerebbe la conseguenza di fare aumentare, per tutti gli acquisti che tale soggetto passivo ha effettuato nello Stato membro nel quale si trova la sua sede principale, la quota di Iva che tale sede può detrarre anche qualora una parte di tali acquisti non abbia alcun nesso con le attività delle stabili organizzazioni site al di fuori di detto Stato. Il valore del pro rata ne risulterebbe di conseguenza falsato.

Come calcolare il pro-rata
Da ciò deriva che gli articoli 17 e 19 devono essere interpretati nel senso che, ai fini della determinazione del pro-rata di detrazione dell’Iva ad essa applicabile, una società la cui sede principale sia situata in uno Stato membro, non può prendere in considerazione la cifra d’affari realizzata dalle sue succursali stabilite in altri Stati membri.  
Con la seconda questione, il giudice  ‘a quo’ chiede di conoscere se in base all’articolo 17 della sesta direttiva, una società la cui sede sia situata in uno Stato membro, possa prendere in considerazione, ai fini della determinazione del pro-rata di detrazione dell’Iva applicabile, la cifra di affari realizzata da sue succursali stabilite in Stati terzi. Al riguardo, la Corte rileva che non esiste tra le disposizioni della sesta direttiva alcun elemento che consenta di far concludere che la circostanza che un soggetto passivo disponga di una stabile sede extra UE sia idonea ad incidere sul regime delle detrazioni cui tale soggetto passivo è soggetto nello Stato membro nel quale è situata la sede principale.
Non si può validamente sostenere che le prestazioni di servizi fornite da stabili sedi site al di fuori dei paesi Ue a vantaggio dei clienti che siano stabiliti in Stati terzi debbano essere considerate fornite dalla stessa sede principale.

Le conclusioni degli eurogiudici
La Corte perviene pertanto alla conclusione che gli articoli 17 e 19 della sesta direttiva devono essere interpretati nel senso che, ai fini della determinazione del pro-rata di detrazione applicabile, una società, la cui sede principale è situata in uno Stato membro, non può prendere in considerazione la cifra di affari realizzata dalle sue succursali stabilite in Stati terzi.



Fonte:
Data della sentenza
12 settembre 2013 
Numero della causa
Causa C-388/11 
Nome delle parti
Le Crédit Lyonnais contro Ministre du Budget, des Comptes publics et de la Réforme de l’État

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