Al centro della controversia, esaminata dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, sta il procedimento di convalida di un sequestro conservativo e il versamento dell’imposta sul valore aggiunto elusa a titolo di risarcimento danni. La domanda di pronuncia pregiudiziale è stata presentata nell’ambito di una controversia che vede contrapporsi da un lato l’Amministrazione tributaria e doganale del Regno Unito e dall'altro una società privata con bandiera danese.

La causa principale
Una frode fiscale, del tipo di quelle cd. carosello, aveva comportato un evasione dell’imposta sul valore aggiunto per la quale le autorità finanziarie britanniche hanno avviato procedimenti giudiziari sia nel Regno Unito che nello Stato danese in quanto ambito territoriale di realizzazione della frode. Il ricorso avviato nel Regno Unito aveva visto il coinvolgimento della società convenuta stabilita nel territorio della Danimarca. Animoso dibattito è scaturito dalla richiesta, avanzata dalle autorità finanziarie del Regno Unito, di un risarcimento danni corrispondente all’importo dell’Iva non corrisposta da un soggetto passivo a seguito di un patto illecito con scopo di frode. Tra le motivazioni della suddetta richiesta, inoltre, si riteneva che i soggetti beneficiari non residenti (persone fisiche o persone giuridiche), tra cui la società parte convenuta, si sarebbero avvantaggiati delle somme non versate sfruttando il meccanismo di evasione fiscale. Nella singolare fattispecie, però, i soggetti non residenti non rientrano nell’ambito di applicazione della legislazione dell’Iva nel Regno Unito e, pertanto, il ricorso presentato parte da un approccio giuridico basato sul diritto civile con particolare riferimento alla responsabilità extracontrattuale.

La questione pregiudiziale
Il giudice del rinvio nel rivolgersi ai togati europei chiede chiarimenti in merito alla plausibilità in termini giuridici della richiesta, in esecuzione di una sentenza del giudice nazionale, del versamento di una somma a titolo di risarcimento danni per la partecipazione ad un patto illecito costituito a scopo di frode fiscale volta alla evasione dell’imposta sul valore aggiunto.

Le valutazioni della Corte
La società parte convenuta, nel contestare il coinvolgimento nella frode carosello ai fini della frode fiscale, sostiene che nei suoi confronti non può avere effetto una sentenza pronunciata dai giudici di un altro Stato membro, il Regno Unito, nell’ambito di una azione di risarcimento del danno. Per contro le autorità doganali e tributarie britanniche, sostengono che in una fattispecie siffatta la sentenza in oggetto è esecutiva anche oltre confine e precisamente in Danimarca, Paese di stabilimento della società. A tal riguardo, da giurisprudenza costante della Corte, è stato ribadito come l’ambito di applicazione di una norma giuridica si determina, nella sostanza, in ragione di elementi che caratterizzano la natura dei rapporti giuridici tra le parti in causa o in considerazione dell’oggetto della lite. Nell’analizzare il fondamento e le modalità di esercizio della richiesta di risarcimento del danno, ad opera delle autorità del Regno Unito, si evince che il fondamento della sentenza del giudice sia costituito dal comportamento fraudolento controverso ai fini di frode fiscale che è sfociata nell’evasione dell’Iva coperta da una operazione di vendita di merci. Ne consegue che il fondamento giuridico della richiesta di versamento dell’Iva evasa, a titolo di un azione di risarcimento del danno, non è costituito dalla legislazione del Regno Unito in materia di Iva bensì, dalla partecipazione della società danese a un patto illecito con obiettivo la frode fiscale. C’è da considerare che i soggetti partecipanti non essendo residenti nel Regno Unito, non sono assoggettati alla legislazione di tale Paese e, pertanto, nei loro confronti non nasce alcun rapporto di debito di imposta. Da quanto argomentato i togati europei non escludono che possa essere esperita una richiesta di risarcimento danni consistente nel versamento di una somma a titolo di imposta,  sulla base della disciplina civilista di responsabilità extracontrattuale laddove l’operazione di frode fiscale sia posta in essere da soggetti non residenti che in quanto tali non sono assoggettabili alla disciplina tributaria nazionale.

La pronuncia degli eurogiudici
Alla luce delle considerazioni dei giudici della terza sezione della Corte di giustizia, il riconoscimento e l’esecuzione di provvedimenti sulla base della normativa civilistica e commerciale, ammette e ricomprende una azione, quale quella di cui alla fattispecie di cui alla causa principale, di richiesta di versamento di una somma a titolo di imposta sul valore aggiunto evasa a seguito di una frode carosello avvenuta in altro Stato membro dietro patto illecito tra soggetti, persone fisiche e giuridiche, residenti in tale Paese.


Fonte: Agenzia Entrate

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