I) In tema di condono tributario, il DL n. 449 del 1996, art. 3, comma 2, lett. a), (non convertito, ma i cui effetti sono stati fatti salvi dalla legge n. 662 del 1996, art. 2), nel prevedere che la definizione agevolata ivi prevista non è ammessa se alla data del 15 novembre 1996 ricorrono le ipotesi indicate nel DL n. 564 del 1994, art. 2-bis comma 2, convertito dalla legge n. 656 del 1994 – vale a dire quando è configurabile l'obbligo di denunzia all'autorità giudiziaria per i reati di cui al DL n. 429 del 1982, art. da 1 a 4, ovvero quando per detti reati risulta essere stato presentato rapporto dalla guardia di finanza o risulta essere stata avviata l'azione penale – pone un impedimento di natura soggettiva alla possibilità di definizione senza alcuna distinzione fra l’ipotesi di reato monosoggettivo e quella di concorso di più persone nel medesimo reato, dovendosi pertanto escludere che l’amministrazione finanziaria, ai fini dell'ammissione al beneficio, abbia il potere di valutare autonomamente la maggiore o minore importanza del contributo causale fornito dal singolo concorrente (Cass. n. 11085-06).
II) In tema di accertamento delle imposte sui redditi, i dati e gli elementi risultanti dai conti correnti bancari vanno ritenuti rilevanti ai fini della ricostruzione del reddito imponibile, ai sensi del DPR n. 600 del 1973, art. 32, “se il titolare del conto non fornisca adeguata giustificazione a prescindere dalla prova preventiva che il contribuente eserciti una determinata attività e dalla natura lecita o illecita dell'attività stessa” (v. Cass. 10578-11).

Sentenza n. 21305 del 18 settembre 2013 (udienza 5 giugno 2013)
Cassazione civile, sezione V – Pres. Merone Antonio – Est. Terrusi Francesco
Accertamento – Dati desumibili dai conti bancari – Presunzione legale c.d. relativa – Applicabilità ai redditi di lavoro autonomo

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