Il Tribunale ha omologato la separazione con mia moglie, consensuale, imponendomi di corrispondere una somma mensile a titolo di assegno di mantenimento per i figli. Posso portarmi la stessa in deduzione dal reddito?

Il Testo unico delle imposte sui redditi esclude espressamente la deducibilità degli assegni periodici corrisposti al coniuge ma destinati al mantenimento dei figli (articolo 10, comma 1, lettera c, Dpr 917/1986). Sono invece deducibili gli assegni alimentari periodici corrisposti in forza di testamento o di donazione modale e alle persone indicate nell'articolo 433 del codice civile (tra cui rientrano anche i figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi), nella misura in cui risultino da provvedimenti dell'autorità giudiziaria (articolo 10, comma 1, lettera d, del Dpr 917/1986). È invece sempre deducibile dal reddito quanto corrisposto periodicamente al coniuge, in conseguenza di separazione o divorzio, sempre nei limiti in cui un provvedimento giudiziario abbia statuito in merito (articolo 156 cc, applicabile anche ai casi di separazione consensuale). Qualora però gli assegni siano destinati, oltre al coniuge, anche al mantenimento dei figli, ma non sia specificato in che misura, sarà ammessa la deducibilità limitatamente al 50% (articolo 3 del Dpr 42/1988).


Fonte: Agenzia Entrate

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