Un figlio è stato affidato esclusivamente alla madre nell'ambito della causa di divorzio. Raggiunta la maggiore età, termina l'affido, anche se il figlio continua a vivere con la medesima. È da considerarsi fiscalmente a carico di entrambi i genitori al 50%?

Un figlio, anche se economicamente non autonomo, al compimento del diciottesimo anno di età, non può più essere considerato affidato a uno dei due genitori. Tale condizione rileva anche in ambito fiscale, dove, ai fini della detraibilità, si prescinde peraltro dal requisito della convivenza. In seguito al raggiungimento della maggiore età da parte di un figlio a carico, i genitori possono comunque continuare, salvo diverso accordo, a fruire della detrazione nella medesima misura in cui la stessa era ripartita nel periodo in cui questi era minorenne (circolare 15/E del 2007, paragrafo 1.4.5). Sarà invece necessario rideterminare la detrazione qualora ci sia una modifica delle condizioni stabilite con la sentenza di scioglimento del matrimonio. In tale ipotesi occorrerà infatti applicare il principio generale previsto dalla norma (articolo 12, comma 1, lettera c, del Tuir), secondo il quale la detrazione deve essere ripartita nella misura del 50% tra i due genitori, salvo un diverso accordo diretto ad attribuire la stessa al genitore che ha il reddito complessivo più elevato (circolare 19/E del 2012, paragrafo 4.1).


Fonte: Agenzia Entrate

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