L'avvicinarsi del termine ultimo per la presentazione della dichiarazione dei redditi comporta per i contribuenti la necessità di prestare la massima attenzione anche alla corretta compilazione dei modelli studi di settore. Gli errori fatti nella compilazione di tali modelli possono infatti "costare caro", sia per le sanzioni previste, sia perché, per accedere al regime premiale previsto dai commi da 9 a 13 dell'articolo 10 del decreto legge 201/2011, è necessario che il contribuente abbia regolarmente assolto agli obblighi di comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore.
Obiettivo del presente articolo (e dei due che seguiranno), è quello di fornire attraverso degli esempi, la corretta modalità di compilazione del modello studi di settore, anche alla luce della recente circolare n. 30/E del 19 settembre, in quelle fattispecie che maggiormente possono creare delle criticità a chi è tenuto a tale obbligo dichiarativo.
In questo primo intervento si approfondirà la corretta individuazione del modello studi di settore nel caso di svolgimento di più attività economiche contraddistinte da diversi codice attività Ateco.

L'individuazione dell'attività prevalente
Come noto, gli studi di settore si applicano agli esercenti attività di impresa o di lavoro autonomo che svolgono, come "attività prevalente", un'attività per la quale risulta approvato uno studio di settore, e che non presentano una causa di esclusione o di inapplicabilità agli stessi. Per "attività prevalente" si intende l'attività dalla quale è derivato, nel corso del periodo d'imposta, il maggiore ammontare di ricavi o di compensi.
La prima operazione da effettuare nel caso di svolgimento di più attività economiche sarà, dunque, quella di determinare l'attività prevalente svolta dal contribuente, per poi verificare se per la stessa sia stato approvato un apposito studio di settore ovvero sia prevista l'applicazione dei parametri, o se, di converso, non siano previsti né l'uno né gli altri.

Va da subito precisato che l'individuazione dell'attività prevalente deve essere effettuata con riferimento a una stessa categoria reddituale.
Pertanto, se si svolgono diverse attività, alcune delle quali in forma di impresa e altre in forma di lavoro autonomo, bisognerà identificare l'attività prevalente relativa al complesso delle attività svolte in forma di impresa e l'attività prevalente relativa al complesso delle attività svolte in forma di lavoro autonomo, indicando separatamente quelle che producono una categoria di reddito, e quelle che producono l'altra.

Un primo esempio potrà chiarire la fattispecie.
Un contribuente esercita le seguenti quattro attività, dalle quali consegue i seguenti valori di ricavi /compensi:
1 Ricavi derivanti dall'attività di "Commercio al dettaglio di calzature e accessori"
  (per tale attività è prevista l'applicazione dello studio di settore VM05U) € 900.000
  (pari al 45% dei ricavi complessivi)
2 Ricavi derivanti dall'attività di "Servizi di vigilanza"
  (per tale attività è prevista l'applicazione dei parametri) € 600.000
  (pari al 30% dei ricavi complessivi )
3 Ricavi derivanti dalla "Confezione di abbigliamento in pelle e similpelle"
  (per tale attività è prevista l'applicazione dello studio di settore VD26U) € 500.000
  (pari al 25% dei ricavi complessivi)
4 Compensi derivanti dall' "Attività tecniche svolte da geometri"
  (per tale attività è prevista l'applicazione dello studio di settore WK03U) € 200.000
  (pari al 100% dei compensi complessivi)
Innanzitutto, occorre separare le attività svolte in forma d'impresa da quelle svolte in forma di lavoro autonomo. Il contribuente compilerà due distinti studi di settore: per le attività d'impresa, l'attività prevalente sarà rappresentata dall'attività di "commercio al dettaglio di calzature" e quindi sarà compilato lo studio di settore VM05U con l'indicazione dei dati (contabili ed extracontabili) riferiti alle tre attività d'impresa esercitata (quindi anche delle attività secondarie che sarebbero soggette ai parametri), mentre per l'attività di lavoro autonomo si compilerà, ovviamente, lo studio WK03U.

La compilazione del prospetto multiattività
Individuato lo studio di settore da applicare, sarà poi necessario verificare, per le sole attività d'impresa, se i ricavi derivanti dalle attività non prevalenti superino, o meno, il 30% dei ricavi complessivamente conseguiti.
Il superamento di detto limite comporta l'inutilizzabilità in sede di accertamento delle risultanze dello studio di settore, con la conseguenza che i relativi risultati saranno utilizzati ai fini della selezione delle posizioni da sottoporre a controllo con le ordinarie metodologie (articolo 2, comma 1, del decreto ministeriale 11 febbraio 2008).
Qualora l'importo complessivo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non prevalenti superi il 30% dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati, sarà anche necessario compilare il prospetto multiattività presente nel frontespizio del modello degli studi di settore.

Nel caso in cui, invece, il contribuente svolga diverse attività, alcune delle quali sono ricomprese nello stesso studio di settore, sarà necessario, al fine di individuare l'attività prevalente, procedere alla somma del valore dei ricavi attribuibili alle stesse, e considerarle in via unitaria anche nella compilazione del prospetto multiattività.
Ad esempio, se un contribuente esercita le seguenti tre attività, con i risultati indicati di seguito:
1 Ricavi derivanti dall'attività di " Commercio al dettaglio di calzature e accessori"
  (per tale attività è prevista l'applicazione dello studio di settore VM05U)
€ 600.000
  (pari al 30% dei ricavi complessivi)
2
  Ricavi derivanti dall'attività di "Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte"
  (per tale attività è prevista l'applicazione dello studio di settore VM05U) € 600.000
  (pari al 30% dei ricavi complessivi)
3 Ricavi derivanti dalla "Confezione di abbigliamento in pelle e similpelle"
  (per tale attività è prevista l'applicazione dello studio di settore VD26U) € 800.000
  (pari al 40% dei ricavi complessivi),
pur essendo l'attività di "Confezione di abbigliamento in pelle e similpelle" quella che singolarmente sarebbe l'attività prevalente, per individuare lo studio di settore da compilare, si dovrà sommare il valore dei ricavi riferibili alle attività che rientrano nello stesso studio di settore e, quindi, si dovrà compilare il modello dei dati rilevanti per l'applicazione dello studio di settore VM05U, con l'indicazione dei dati (contabili ed extracontabili) riferiti all'intera attività d'impresa esercitata.

La regola della compilazione dello studio di settore relativo all'attività prevalente si applica anche nel caso in cui tale attività sia cessata nel corso dell'anno. La circolare n. 30/2013 ha infatti precisato che, nel caso in cui il contribuente eserciti più attività che non rientrano in uno stesso studio di settore, se nel corso del periodo d'imposta viene cessata l'attività dalla quale si è conseguito il maggior ammontare dei ricavi, andrà comunque presentato lo studio relativo a questa attività principale, anche se cessata. Ovviamente, in questa fattispecie, è previsto l'obbligo della presentazione del modello studi di settore, ma il contribuente si troverà in un periodo di "non normale svolgimento dell'attività" e, di conseguenza, sarà escluso dall'applicabilità degli studi.

Va sottolineato che, per alcuni studi di settore, lo svolgimento di attività complementari viene già considerato nel meccanismo di costruzione e stima dello studio stesso, per cui i relativi decreti di approvazione degli studi ne hanno previsto l'applicabilità, e quindi la possibilità di effettuare accertamenti ai sensi dell'articolo 10 della legge 146/1998, anche nel caso in cui si esercitano tali attività complementari, e anche se da queste si consegue un volume di ricavi superiori al 30 per cento.
Ad esempio, per i soggetti che applicano lo studio VG36U (Ristorazione), il relativo decreto di approvazione del 28 dicembre 2011 ha previsto che lo studio si applica anche ai contribuenti che svolgono, unitamente alle attività oggetto dello studio, alcune attività complementari (si tratta dell'attività di "Gelaterie e pasticcerie", "Gelaterie e pasticcerie ambulanti" ,"Bar e altri esercizi simili senza cucina"), a patto che i ricavi delle attività oggetto dello studio siano prevalenti rispetto a quelli derivanti dall'insieme delle attività complementari sopra richiamate.

La compilazione del prospetto multi attività in caso di conseguimento di aggi e ricavi fissi
Casistica particolare è anche quella che si verifica quando dall'esercizio d'impresa si conseguono aggi o ricavi fissi. Sono considerate attività di vendita di generi soggetti ad aggio o a ricavo fisso quelle riguardanti: la rivendita di carburante; la rivendita, in base a contratti estimatori, di giornali, di libri e di periodici; la vendita di valori bollati e postali, generi di monopolio, marche assicurative e valori similari, biglietti delle lotterie, gratta e vinci, schede e ricariche telefoniche, schede e ricariche prepagate per la visione di programmi pay per view, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi, eccetera.
Per tali beni, ai fini della compilazione del prospetto multiattività, andrà considerato il valore degli aggi percepiti e dei ricavi fissi conseguiti al netto del prezzo corrisposto al fornitore dei beni.

Per gli studi di settore che si riferiscono ad attività caratterizzate principalmente dalla vendita di beni ad aggio, vale a dire lo studio di settore UM80U (Vendita al dettaglio di carburanti per autotrazione), lo studio VM13U (Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici) e lo studio UM85U (Commercio al dettaglio di prodotti del tabacco), gli aggi e i ricavi fissi sono considerati "Ricavi", in quanto direttamente afferenti alla attività principale svolta, e non andranno riportati nel rigo 5 del prospetto multiattività destinato a contenere tali informazioni.

Per alcuni studi di settore (VG36U - Ristorazione, VG37U - Bar e gelaterie, VG54U - Sale giochi e gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro), i relativi decreti di approvazione ne prevedono l'applicazione anche se i ricavi provenienti dalla cessione di alcuni beni soggetti ad aggio o ricavo fisso risultano prevalenti. Si deve trattare dei ricavi derivanti dalla cessione di beni ad aggio o ricavi fissi che non sono oggetto di specifici studi di settore (vale a dire degli studi di settore sopra riportati VM13U, UM80U, UM85U).

Supponiamo ad esempio, che un soggetto esercita la seguenti tre attività conseguendo:
1 Ricavi derivanti dall'attività di "Ristorazione con somministrazione "
  (per tale attività è prevista l'applicazione dello studio di settore VG36U) € 310.000
2 Ricavi derivanti dall'attività di "Sale giochi e biliardi"
  (per tale attività è prevista l'applicazione dello studio di settore VM05U) € 340.000
3 Aggi derivanti dall'attività di ricevitoria
  (lotto, superenalotto, etc.) € 350.000
In questo caso, si applicherà lo studio VG54U, nonostante gli aggi derivanti dall'attività di ricevitoria (pari a 350.000 euro) siano prevalenti rispetto all'ammontare complessivo dei ricavi delle tre attività (1 milione di euro), sulla base di quanto stabilito dal decreto di approvazione dello studio VG54U, che ne prevede l'applicazione anche se i ricavi relativi alla cessione di alcuni beni soggetti ad aggio o ricavo fisso risultano prevalenti.

Nel caso in cui invece gli aggi, pari a 350.000 euro fossero derivati dall'attività di "commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici", si sarebbe dovuto procedere alla compilazione dello studio VM13U, essendo tale attività quella prevalente.

Si segnala da ultimo che, come indicato nelle "Istruzioni Parte Generale" dei modelli degli studi di settore, il prospetto delle "Imprese multiattività" può essere compilato anche nel caso in cui i ricavi derivanti dalle attività non prevalenti non superino il 30% dei ricavi complessivi. La compilazione di tale prospetto, infatti, comporta effetti in merito al posizionamento di alcuni indicatori di coerenza economica approvati con il decreto ministeriale 21 marzo 2013, finalizzati a contrastare possibili situazioni di non corretta indicazione dei dati nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore.

Supponiamo, ad esempio, che un contribuente oltre a svolgere l'attività di "commercio al dettaglio di calzature" (studio VM05U) dal quale consegue il 90% dei ricavi, eserciti anche l'attività di "commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici" (studio VM13U) conseguendo aggi e ricavi fissi pari al 10% dei ricavi complessivi. In questo caso, il contribuente potrebbe essere non coerente all'indicatore relativo alla "presenza anomala di costi o ricavi relativi a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso", ove non compilasse il prospetto multiattività. Tale compilazione permetterà di segnalare all'Agenzia la legittima presenza di ricavi ad aggio, anche per il contribuente che esercita in via prevalente l'attività di commercio al dettaglio di calzature.



Fonte: Agenzia Entrate

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