Devo iniziare l'attività di rappresentante di commercio. Posseggo già un’auto: potrò utilizzarla per l'attività e detrarre le relative spese?

Per poter considerare un veicolo come strumentale ai fini fiscali è necessario che lo stesso, ove proveniente dal proprio patrimonio personale, sia iscritto nell’inventario (articolo 2217 del codice civile). Il bene deve essere valutato in base al costo, assumendo come tale il valore definitivamente accertato ai fini delle imposte di registro o di successione o, in mancanza, il prezzo indicato nell’atto di acquisto (articolo 4, Dpr 689/1974). Questa criterio deve essere adottato per tutti i beni immobili e per i beni mobili iscritti in pubblici registri. Le relative quote di ammortamento devono essere calcolate a decorrere dall’esercizio in corso alla data dell’iscrizione (articolo 65, comma 3-bis, del Tuir). Tale valore è maggiorato a titolo di spese incrementative, nella misura del 3% per ciascun anno o frazione d’anno superiore a sei mesi o nella maggiore misura risultante dalla relativa documentazione. Per gli agenti e i rappresentanti di commercio, la percentuale di deducibilità, relativa sia all’ammortamento sia alle spese relative all’automobile (carburante, ricambi, manutenzione ecc.), è pari all’80%. Non potrà essere detratta l’Iva assolta sull’acquisto, mentre lo potrà quella relativa alle spese sostenute dopo l’iscrizione in inventario (articolo 19-bis1, comma 1, lettera c, del Dpr 633/1972).


Fonte: Agenzia Entrate

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