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Il Commercialista in Rete ha detto... 6/12/10 08:38

Per le società di capitali, salvo quanto specificamente previsto nello statuto per le srl, si identificano i seguenti casi di scioglimento societario:

1- il decorso del termine (art. 2448 c.c. c. 1 n. 1);
2- il conseguimento dell'oggetto sociale o la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo (art. 2448 c.c. c. 1 n. 2);
3- l'impossibilità di funzionamento dell'assemblea o la continuata inattività dell'assemblea (art. 2448 c.c. c. 1 n. 3);
4- la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dall'art. 2447 c.c. (art. 2448 c.c. c. 1 n. 4);
5- la deliberazione dell'assemblea (art. 2448 c.c. c. 1 n. 5);
6- le altre cause esplicitamente previste dall'atto costitutivo (art. 2448 c.c. c. 1 n. 6);
7- il provvedimento dell'autorità governativa (art. 2448 c.c. c. 2);
8- la dichiarazione di fallimento (art. 2448 c.c. c. 2);
9- il mancato ripristino del rapporto minimo obbligatorio tra azioni ordinarie e azioni di risparmio o a voto limitato, se alterato in seguito a riduzione del capitale per perdite (art. 1/15 c. 8 e 9 l. 216/1974);
10- la dichiarazione di nullità dell'atto costitutivo ex art. 2332 c.c. (art. 2332 c.c. art 2448 c.c. c. 2 ).

 
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