Quesito: scioglimento srl con capitale sociale non interamente versato.
Si può sciogliere una srl con c.s. non interamente versato, che ha però sufficiente liquidità per far fronte alle spese della liquidazione edella cancellazione?
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1 commenti:
Per le società di capitali, salvo quanto specificamente previsto nello statuto per le srl, si identificano i seguenti casi di scioglimento societario:
1- il decorso del termine (art. 2448 c.c. c. 1 n. 1);
2- il conseguimento dell'oggetto sociale o la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo (art. 2448 c.c. c. 1 n. 2);
3- l'impossibilità di funzionamento dell'assemblea o la continuata inattività dell'assemblea (art. 2448 c.c. c. 1 n. 3);
4- la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dall'art. 2447 c.c. (art. 2448 c.c. c. 1 n. 4);
5- la deliberazione dell'assemblea (art. 2448 c.c. c. 1 n. 5);
6- le altre cause esplicitamente previste dall'atto costitutivo (art. 2448 c.c. c. 1 n. 6);
7- il provvedimento dell'autorità governativa (art. 2448 c.c. c. 2);
8- la dichiarazione di fallimento (art. 2448 c.c. c. 2);
9- il mancato ripristino del rapporto minimo obbligatorio tra azioni ordinarie e azioni di risparmio o a voto limitato, se alterato in seguito a riduzione del capitale per perdite (art. 1/15 c. 8 e 9 l. 216/1974);
10- la dichiarazione di nullità dell'atto costitutivo ex art. 2332 c.c. (art. 2332 c.c. art 2448 c.c. c. 2 ).
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