Le norme che disciplinano la c.d. Tremonti-ter non vietano il cumulo di tale agevolazione con altre misure di favore, salvo quanto previsto dalle specifiche norme disciplinanti gli altri benefici fiscali. Pertanto, una volta definita positivamente dalle altre Amministrazioni competenti la questione della cumulabilità con altre agevolazioni di carattere non fiscale, il contribuente può presentare la “dichiarazione integrativa” entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi successiva a quella in cui avrebbe dovuto richiedere lo sconto. Qualora il termine per la presentazione della dichiarazione integrativa sia scaduto, è possibile, invece, richiedere il rimborso e, in caso di silenzio rifiuto, procedere con il ricorso. Questo è quanto chiarito con la Risoluzione n. 132/E del 20 dicembre dell’Agenzia delle Entrate.

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