La società passiva ai fini Iva, residente in Italia, è obbligata alla comunicazione telematica delle cessioni e prestazioni di servizi effettuate o ricevute dalla sua stabile organizzazione, con sede in un Paese a fiscalità privilegiata, nei confronti o da parte di operatori economici ivi residenti.

E’ questa la precisazione dell’Agenzia delle Entrate contenuta nella risoluzione n. 121/E del 29 novembre.

Il dubbio, in un interpello presentato da una ditta operante nel settore edile, che ha una stabile organizzazione negli Emirati Arabi Uniti. L’impresa chiede chiarimenti a proposito dell’obbligo della comunicazione telematica introdotta dalla manovra d’estate 2010 (articolo 1, comma 1, Dl 40/2010) per prevenire le frodi Iva negli scambi con l’estero.
In particolare, l’impresa fa presente che alcune operazioni avvengono direttamente tra la stabile organizzazione e le imprese residente negli Emirati, Stato in cui non è prevista l’imposta sul valore aggiunto e, di conseguenza, neanche la tenuta del registro Iva.

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione odierna – ribadendo anche quanto già precisato con la circolare n. 53/E del 21 ottobre – chiarisce innanzitutto che, considerata la ratio antievasione della norma:
1. non è rilevante se il Paese in cui si svolgono le operazioni sia fuori campo Iva per l’Italia
2. l’attività di una stabile organizzazione è sempre realizzata nell’interesse e per conto della sua casa madre di cui è un’articolazione e non un “soggetto distinto”.

L’obiettivo, infatti, è quello di monitorare a tutto campo i rapporti economici dei soggetti passivi Iva, là dove appare più frequente il manifestarsi del fenomeno dell’illegalità fiscale. È per questo che l’obbligo in questione non è limitato soltanto alle cessioni e prestazioni effettuate nei Paesi black list individuati dai decreti ministeriali del 4 maggio 1999 e del 21 novembre 2001, ma può essere esteso anche ad altri Stati o a specifici settori economici e particolari tipologie di soggetti, per prevenire fenomeni più a rischio di frode.

La società, quindi, è obbligata a comunicare telematicamente sia le operazioni che la stabile organizzazione effettua per suo conto negli Emirati Arabi Uniti sia quelle effettuate “autonomamente” con soggetti stabiliti in Paesi black list.


Fonte: Agenzia Entrate

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