QUESITO 
Il Politecnico di … intende emanare un regolamento  che disciplini 
l’attribuzione di borse di studio per lo svolgimento di attività di ricerca postlauream in applicazione dell’articolo 4 della legge n. 210 del 1998. 
Nel testo del regolamento ha inserito una disposizione che prevede 
l’esenzione dall’IRPEF delle predette borse di studio ai sensi dell’art. 4 della 
legge 13 agosto 1984, n. 476. 
Il Politecnico chiede conferma della correttezza della disposizione 
agevolativa prevista ai fini dell’IRPEF, rilevando che regolamenti adottati da altri 
Atenei dispongono per le stesse somme l’assoggettamento ad imposta. 
Dubbi sul corretto trattamento fiscale delle borse  di studio in discorso 
sorgono, inoltre, in considerazione del fatto che l’articolo 4 della legge n. 210 del 
1998, pur prevedendo l’esenzione per le borse di studio conferite dalle università 
per attività di ricerca post-lauream, disciplina i soli dottorati di ricerca. 
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA 
DAL CONTRIBUENTE 
L’articolo 6, comma 6, della legge n. 398 del 1989  prevede l’esenzione 
dall’IRPEF, ai sensi della legge n. 476 del 1984, delle borse di studio erogate 
dalle università e dagli istituti di istruzione universitaria per la frequenza dei 
corsi di perfezionamento, delle scuole di specializzazione, dei corsi di dottorato 
di ricerca, per lo svolgimento di attività di ricerca post-dottorato e per i corsi di 
perfezionamento all’estero. 
L’articolo 4, comma 3, della legge n. 210 del 1998, richiamando il 
predetto articolo 6 della legge n. 398 del 1989, conferma il regime di esenzione 
in relazione alle borse di studio conferite dalle università per dottorati di ricerca e 
per attività di ricerca post-lauream. 
In forza dei richiami operati dalle norme sopra citate, l’istante ritiene 
corretto riconoscere l’esenzione dall’IRPEF, ai sensi della legge n. 476 del 1984, 
alle borse di studio erogate per attività di ricerca post-lauream, anche se non 
legate alla frequenza di dottorati di ricerca.
PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE 
La normativa fiscale delle borse di studio prevede un generale criterio di 
imponibilità ai fini dell’IRPEF, disposto dall’art. 50, comma 1, lett. c), del TUIR, 
che assimila ai redditi di lavoro dipendente “le somme da chiunque corrisposte a 
titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di 
addestramento professionale, se il beneficiario non è legato da rapporti di 
lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante”,  e alcune ipotesi di 
esenzione specificamente individuate. 
Tra le ipotesi di esenzione, ai sensi dell’articolo 6, comma 6, della legge 
30 novembre 1989, n. 398, sono previste le borse di studio erogate dalle 
Università e dagli istituti di istruzione universitaria per:  
− la frequenza dei corsi di perfezionamento e delle scuole di specializzazione; 
− i corsi di dottorato di ricerca;
− lo svolgimento di attività di ricerca post-dottorato; 
− la frequenza di corsi di perfezionamento all’estero. 
In particolare, il richiamato articolo 6 prevede che alle borse di studio 
indicate si applicano le  “disposizioni in materia di agevolazioni fiscali di cui 
all’articolo 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476”, che prevede l’esenzione 
dall’IRPEF per le borse di studio erogate dalle regioni per la frequenza di corsi 
universitari. 
Sono, altresì, esenti dall’IRPEF, ai sensi dell’articolo 51, comma 6, della 
legge 27 dicembre 1997, n. 447, gli specifici assegni ivi previsti per la 
collaborazione ad attività di ricerca in favore di  dottori di ricerca o laureati in 
possesso di idoneo curriculum scientifico. 
Da ultimo, la legge 3 luglio 1998, n. 210, recante  norme per il 
reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo, all’articolo 4 
prevede l’applicazione del regime di esenzione dall’IRPEF di cui all’articolo 6, 
comma 6, della legge n. 398 del 1989, anche alle borse di studio per dottorato di 
ricerca, nonché alle borse di studio conferite dalle università per attività di ricerca post-lauream. 
In relazione alle perplessità manifestate dall’istante sulla portata del 
richiamato articolo 4 che, per il contesto nel quale è inserito, potrebbe riguardare 
le sole borse erogate per dottorati di ricerca, si  osserva che la norma stessa 
riferisce espressamente il regime di esenzione sia alle borse di studio assegnate ai 
dottorandi, sia a quelle assegnate, più genericamente, per attività di ricerca postlauream. La circostanza che la norma sia inserita nella disposizione che 
disciplina i corsi di dottorato non ne limita, quindi, l’ambito di applicazione 
atteso il suo chiaro tenore letterale. 
Il caso in esame concerne borse di studio attribuite per attività di ricerca 
post-lauream ai sensi dell’articolo 4, comma 3, della legge n. 210 del 1998, non 
subordinate alla frequenza di un dottorato di ricerca. 
Dal regolamento del Politecnico di … che ne disciplina l’assegnazione 
risulta, peraltro, evidente che le borse di studio, di importo compreso tra 1.000 e 2.200 euro mensili, sono finalizzate allo svolgimento della ricerca. E’, infatti, 
previsto che: 
− le borse di studio, riservate a soggetti italiani e stranieri in possesso di 
laurea, anche di primo livello, o dottorato di ricerca, possono essere 
rinnovate ove si verifichino ulteriori esigenze collegate alla ricerca (art. 3 e 
7); 
− l’assegnatario della borsa deve svolgere ricerca sul tema indicato nel 
bando di selezione collaborando con il gruppo di ricerca della struttura 
interessata sotto la direzione di un responsabile scientifico (art. 5); 
− le borse non configurano in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato 
e non sono cumulabili con altre borse di studio, con esclusione di quelle di 
dottorato di ricerca, né con assegni di ricerca, né con retribuzioni legate a 
rapporto di lavoro subordinato (art. 5); 
− ove non diversamente previsto da accordi con terze parti, tutti i diritti di 
proprietà industriale e intellettuale derivanti dalle attività alle quali i 
borsisti possano a vario titolo partecipare, saranno di titolarità esclusiva 
del Politecnico di … . Il Politecnico è, inoltre, titolare esclusivo dei diritti 
di natura patrimoniale derivanti dalle invenzioni conseguite e riconosce ai 
borsisti, oltre al diritto morale di essere riconosciuto inventore, un 
corrispettivo erogato una tantum da definirsi sulla base dell’apporto dagli 
stessi fornito alla realizzazione del risultato inventivo (art. 10).
In base alle considerazioni svolte si deve quindi ritenere che le borse di 
studio in esame assegnate dal Politecnico di … per attività di ricerca anche postlauream siano esenti da IRPEF secondo quanto previsto dall’art. 4, comma 3, 
della legge n. 210 del 1998. 
Fonte: Risoluzione Agenzia Entrate 120/E del 22 novembre 2010
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