Se un soggetto acquista un'unità abitativa da ristrutturare, su tale unità - anche se inagibile - il rapporto di convivenza con i familiari si realizza fin da subito e non soltanto quando l'immobile potrà di fatto essere utilizzato. Con la conseguenza che, in relazione alla ristrutturazione dello stesso immobile, acquistato quale unico proprietario dal padre, beneficiano della detrazione del 36% delle spese anche la moglie e i figli: lo status di convivente, infatti, oltre a realizzarsi nell’abitazione principale, si estende a tutti gli immobili a disposizione della famiglia.
Lo ha affermato la Commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia, accogliendo il ricorso proposto dai contribuenti avverso i ruoli originati dal disconoscimento del beneficio della detrazione d’imposta prevista dall’art. 1, legge n. 449/1997.
Quello di convivenza - prosegue la CTP - è uno status che perdura fintanto ché si continua a far parte del medesimo nucleo familiare e, pertanto, il concetto di convivenza non va inteso tanto in senso materiale (vivere assieme, al presente, in un determinato luogo), quanto in senso ipotetico (possibilità, anche in prospettiva futura, di vivere assieme in un determinato luogo).
A ciò consegue che la convivenza tra persone appartenenti al medesimo nucleo familiare, anche con riguardo ad un'unità abitativa da ristrutturare e, al momento, inagibile, su cui un familiare goda di un diritto reale, è attuale ed effettiva già da subito (e non solo quando la stessa diverrà agibile).
Pertanto, conclude la Commissione, ai familiari che convivono con il titolare di un diritto reale sull'unità abitativa deve essere riconosciuto il diritto a godere della detrazione in ordine alle spese sopportate per la ristrutturazione della stessa.


(Sentenza Commissione tributaria provinciale REGGIO EMILIA 30/09/2009, n. 179)

Fonte: IPSOA

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