Con l’interpello specificato in oggetto, concernente l’interpretazione

dell’art. 15, comma 1, lettera c) del TUIR è stato esposto il seguente

QUESITO

Il CAAF ALFA srl ha chiesto di sapere se le spese sostenute per la

conservazione delle cellule staminali nonché quelle per l’acquisto di macchinari

di nuova generazione (strumenti per la magnetoterapia, fasce elastiche con

magneti a campo stabile, apparecchiatura per fisokinesiterapia, apparecchio

medicale per laserterapia) possano beneficiare della detrazione d’imposta di cui

all’articolo 15, comma 1, lett. c), del Tuir.

Per completezza, l’ente istante precisa che tali apparecchiature sono

registrate presso il Ministero della salute e classificate come dispositivi medici

(in genere) ai sensi della direttiva 93/42/CEE.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL

CONTRIBUENTE

IL CAAF ALFA srl ritiene che le spese sostenute per la conservazione

delle cellule staminali e quelle per l’acquisto dei dispositivi medici, essendo

finalizzate alla cura e alla terapie di malattie, siano qualificabili come spese

sanitarie e attrezzature sanitarie e, come tali, possano beneficiare della detrazione

d'imposta prevista dall'art. 15, comma 1, lett. c), del Tuir.

PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

L'art. 15, comma 1, lettera c), del TUIR elenca la tipologia di spese

sanitarie per le quali spetta la detrazione. Dette spese sono costituite

esclusivamente dalle spese mediche e di assistenza specifica e dalle spese

chirurgiche, per prestazioni specialistiche e per protesi dentarie e sanitarie in

genere, diverse da quelle indicate nell'art. 10, comma 1, lettera b).

In ordina alla detraibilità delle spese sostenute per la conservazione delle

cellule staminali, la scrivente rinvia ai chiarimenti già forniti con la risoluzione

del 12 giugno 2009, n. 155, consultabile sul sito internet www.agenziaentrate.it.

Per quanto concerne la detraibilità della spese per l’acquisto di

strumenti per la magnetoterapia, fasce elastiche con magneti a campo stabile,

apparecchiatura per fisokinesiterapia e apparecchio medicale per laserterapia,

occorre verificare se tali beni rientrino nel concetto di spese mediche alla luce dei

provvedimenti emanati dal Ministero della Salute (ora Ministero del Lavoro,

della Salute e delle Politiche Sociali).

L’Amministrazione Finanziaria, con circolare n. 25 del 6 febbraio 1997,

ha chiarito, infatti, che ove risulti dubbio l’inquadramento di una spesa in una

delle tipologie elencate nell’art. 15, comma 1, lettera c), del TUIR, occorre fare

riferimento ai provvedimenti del Ministero della sanità che contengono l’elenco

delle specialità farmaceutiche, delle protesi e delle prestazioni specialistiche.

Il D. lgs. 24 febbraio 1997 n. 46, emanato in attuazione della direttiva

comunitaria 93/42/CCE, concernente i dispositivi medici (in genere), all’articolo

1 definisce dispositivo medico “qualsiasi strumento, apparecchio, impianto,

sostanza o altro prodotto, utilizzato da solo o in combinazione, compreso il

software informatico impiegato per il corretto funzionamento, e destinato dal

fabbricante ad essere impiegato nell'uomo a scopo di diagnosi, prevenzione,

controllo, terapia o attenuazione di una malattia; di diagnosi, controllo, terapia,

attenuazione o compensazione di una ferita o di un handicap; di studio,

sostituzione o modifica dell'anatomia o di un processo fisiologico; di intervento

sul concepimento, il quale prodotto non eserciti l’azione principale, nel o sul

corpo umano, cui è destinato, con mezzi farmacologici o immunologici né

mediante processo metabolico ma la cui funzione possa essere coadiuvata da tali

mezzi”.

Al fine di definire e aggiornare il repertorio dei dispositivi medici, il

Ministero della Salute ha approvato, con decreto ministeriale 22 settembre 2005,

la prima versione della Classificazione Nazionale dei dispositivi medici diversi

dai dispositivi diagnostici in vitro elaborata dalla Commissione unica sui

dispositivi medici.

Successivamente tale classificazione è stata modificata con il decreto

ministeriale 20 febbraio 2007 e aggiornata, da ultimo, con il decreto ministeriale

13 marzo 2008.

La scrivente ritiene che qualora le apparecchiature elencate dall’ente

istante rientrino nella suddetta classificazione nazionale dei dispositivi medici

(reperibile sul sito del Ministero della Salute), le spese sostenute per il loro

acquisto siano detraibili dall’IRPEF, ai sensi dell’art. 15, comma 1, lett. c) del

TUIR.

Per quanto riguarda la documentazione necessaria per fruire della

detrazione in oggetto, è necessario che il contribuente sia in possesso della

certificazione fiscale (scontrino fiscale o fattura) emessa dal rivenditore

commerciale, dalla quale deve risultare chiaramente la descrizione del prodotto

acquistato e il soggetto che sostiene la spesa. In alternativa all’indicazione sulla

certificazione fiscale dei dati identificativi del destinatario del prodotto, il

contribuente può rendere una dichiarazione sostitutiva di atto notorio diretta ad

attestare che l’acquisto è necessitato dall’esigenza di curare una patologia propria

o di un familiare a carico. La sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva può

non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di

identità del sottoscrittore.

Fonte: Risoluzione Agenzia Entrate 253/E del 29 settembre 2009

0 commenti:

 
Top