Cosa fa un “autore intermediale”? E un “blogger”? Ad aprire le porte al regime fiscale agevolato previsto per chi intraprende nuove attività artistiche o professionali è la differenza sostanziale tra i due tipi di “mestiere”, l’uno svolto prima, l’altro, per il quale viene chiesto il beneficio, da avviare. Una differenza che, in generale, deve comunque essere verificata caso per caso, attraverso un’indagine sugli effettivi contenuti delle attività esercitate nel tempo.

Questa la conclusione contenuta nella risoluzione n. 239/E del 26 agosto, nella quale viene anche sottolineato che il corretto inquadramento e il successivo confronto tra passato e futuro lavorativo del contribuente implicano valutazioni fattuali fuori dalla competenza dell’Agenzia in sede di interpello.

L’applicabilità o meno dell’agevolazione (articolo 13, legge 388/2000), che consiste nel pagamento di un’imposta sostitutiva dell’Irpef pari al 10% del reddito di lavoro autonomo o d’impresa per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo, è condizionata da più requisiti.

Tra questi, quelli per cui il richiedente “titolato” non deve aver “esercitato negli ultimi tre anni attività artistica o professionale ovvero d’impresa, anche in forma associata o familiare” – comma 2, lettera a) – e “l’attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo (…)” – comma 2, lettera b).

Per chiarire la portata delle disposizioni di legge, l’agenzia delle Entrate è poi intervenuta con tre circolari (1, 8 e 59) tutte del 2001, nelle quali è specificato che, riguardo al requisito di cui alla lettera b), fanno eccezione e, quindi, non impediscono l’accesso al regime di favore, le attività artistiche o professionali esercitate in forma di praticantato obbligatorio.

Inoltre, poiché la norma “è finalizzata ad evitare gli abusi dei contribuenti, i quali, al solo fine di godere delle agevolazioni tributarie previste dal nuovo regime, potrebbero di fatto continuare ad esercitare l'attività in precedenza svolta, modificando solamente la veste giuridica in impresa o lavoro autonomo. (…), utilizzando, ad esempio, gli stessi beni dell'attività precedente, nello stesso luogo e nei confronti degli stessi clienti.”, il corretto inquadramento degli elementi “originali” della nuova professione non può prescindere da una accurata valutazione “caso per caso”, tenendo sempre presente il contesto generale in cui viene esercitata.

Dunque, non un sì, ma neanche un categorico no. Nel caso specifico, per godere del regime agevolato, la professione di “blogger” non deve essere una semplice prosecuzione di quella di “autore intermediale” che il contribuente svolgeva in precedenza.

Fonte: Agenzia Entrate

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