E' quanto precisato dalla risoluzione n. 199/E del 3 agosto, con cui l'agenzia delle Entrate offre una consulenza giuridica in seguito all'istanza presentata dall'Istituto centrale per il sostentamento del clero della Chiesa cattolica italiana.

In primis l'agenzia delle Entrate cita l'articolo 46 della Legge 222/1985 che ha fornito alle persone fisiche, dal periodo d'imposta 1989, la possibilità di dedurre dal proprio reddito complessivo le erogazioni liberali in denaro nei confronti dell'Istituto fino all'importo di due milioni di lire (euro 1.032,91). Successivamente il decreto del ministro delle Finanze del 12 dicembre 1988 ha precisato che i contributi a favore dell'Istituto, per poter essere dedotti, devono essere documentati da: bollettino di versamento in conto corrente postale, quietanza liberatoria redatta su appositi stampati dell'Istituto e, in caso di bonifico bancario a favore dell'ente, ricevuta rilasciata dall'azienda di credito al cliente che attesti l'accredito dell'importo erogato.

L'articolo 10, comma 1, lettera i) del Tuir ha interamente recepito il contenuto del sopra citato articolo 46 della legge 222/1985 senza però indicare altre modalità di erogazione dei contributi.

Dopo questa premessa, la risoluzione ribadisce che le erogazioni a favore dell'Istituto possono comunque essere effettuate anche con carta di credito in analogia a quanto disposto per le Onlus e le associazioni di promozione sociale dall'articolo 15, comma 1, lettera i-bis) e i-quater) del Tuir. L'articolo citato, infatti, indica gli strumenti attraverso cui possono essere elargiti i contributi: banca, ufficio postale e le modalità di pagamento previste dall'articolo 23 del Dlgs 241/1997 quali carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari.

Questi strumenti di pagamento, in assenza di una norma specifica, vanno utilizzati anche per le erogazioni liberali indicate dall'articolo 14 del Dl 35/2005 (convertito con modificazioni dalle legge 80/2005) rivolte alle Onlus, alle associazioni di promozione sociale, alle fondazioni e associazioni riconosciute aventi per oggetto statutario la tutela, la promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico e alle fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica (circolare n. 39/E del 2005).

Allo stesso modo, le risoluzioni n. 133/E del 14 giugno 2007 e n. 96/E del 14 marzo 2009 hanno sottolineato l'estensione di questi strumenti di pagamento anche per le liberalità destinate a enti che svolgono attività di studio, ricerca e documentazione di rilevante valore culturale e artistico o che organizzano e realizzano attività culturali - articolo 15, comma 1, lettera a) del Tuir - e le organizzazioni non governative - articolo 10, comma 1, lettera g) del Tuir.

Infine, i tecnici delle Entrate ricordano che, come indicato nelle istruzioni dei modelli della dichiarazione dei redditi, nel caso di utilizzo delle carte di credito, occorre conservare ed esibire, su eventuale richiesta dell'Amministrazione finanziaria, l'estratto conto della società che gestisce tale modalità di pagamento.


Fonte: Agenzia Entrate

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