Per beneficiare del credito concesso alle aziende che investono nelle zone depresse la struttura produttiva deve rappresentare un centro autonomo di imputazione di costi e non essere parte integrante del processo produttivo dell'unità locale situata nello stesso territorio comunale.

Con la risoluzione n. 222 del 13 agosto, relativa al credito d'imposta per investimenti nelle aree svantaggiate (introdotto dall'articolo 1, commi 271 e seguenti, della legge finanziaria 2007), l'Agenzia fornisce ulteriori chiarimenti sul concetto di struttura produttiva.

Nell'ambito della disciplina della citata agevolazione, l'individuazione della struttura produttiva riveste fondamentale importanza, essendo quest'ultima significativa del "radicamento" dell'impresa beneficiaria nelle aree territoriali ammesse all'agevolazione stessa e soprattutto perché, ai fini del calcolo del credito d'imposta spettante, costituisce il riferimento per la determinazione del "monte" agevolabile.

Il credito d'imposta spettante, infatti, è calcolato applicando la percentuale di aiuto prevista dalla disciplina comunitaria al cosiddetto "investimento netto", vale a dire all'importo ottenuto sottraendo dalla somma dei costi complessivamente sostenuti per i nuovi investimenti destinati a ciascuna struttura produttiva (cosiddetto "investimento lordo") gli ammortamenti dei beni agevolabili relativi alla struttura produttiva medesima.

In altri termini, il credito d'imposta è determinato proprio con riferimento ai beni relativi a ogni stabilimento dell'azienda che insiste nelle aree svantaggiate, sommando il costo dei beni nuovi e sottraendo gli ammortamenti dei beni preesistenti ivi destinati; in tal modo, a ciascuna struttura in cui sono effettuati investimenti agevolabili corrisponde un "investimento netto" autonomamente e separatamente determinato.

Al riguardo, la citata risoluzione ha richiamato la definizione di struttura produttiva contenuta nella circolare n. 38 dell'11 aprile 2008, nella quale - confermando quanto già nella circolare n. 41 del 18 aprile 2001 (relativa alla precedente edizione del credito d'imposta per investimenti nelle aree svantaggiate) - è stato precisato che per struttura produttiva "deve intendersi ogni singola unità locale o stabilimento, ubicati nei territori di cui al comma 271 dell'articolo 1 della legge finanziaria 2007, in cui il beneficiario esercita l'attività d'impresa. Può trattarsi di un autonomo ramo di azienda, inteso come un insieme coordinato di beni materiali, immateriali e risorse umane precisamente identificabili ed esclusivamente ad esso attribuibili, dotato di autonomia decisionale come centro di costo e di profitto, idoneo allo svolgimento di un'attività consistente nella produzione di un output specifico indirizzato al mercato. Può trattarsi, altresì, di una autonoma diramazione territoriale dell'azienda ovvero una mera linea di produzione o un reparto, pur dotato di autonomia organizzativa, purché costituisca di per sé un centro autonomo di imputazione di costi e non rappresenti parte integrante del processo produttivo dell'unità locale situata nello stesso territorio comunale ovvero nel medesimo perimetro aziendale" (vedi circolare n. 38/2008, paragrafo 1.6).

In virtù di tale articolata definizione, la struttura produttiva si può manifestare come: 1. autonomo ramo di azienda dotato di autonomia decisionale come centro di costo e di profitto, idoneo allo svolgimento di un'attività consistente nella produzione di un output specifico indirizzato al mercato ovvero 2. autonoma diramazione territoriale dell'azienda o mera linea di produzione o reparto, pur dotato di autonomia organizzativa, purché costituisca di per sé un centro autonomo di imputazione di costi e non rappresenti parte integrante del processo produttivo dell'unità locale situata nello stesso territorio comunale ovvero nel medesimo perimetro aziendale.

In particolare, quando la "manifestazione" dell'impresa sul territorio agevolato si configura come "ramo d'azienda" in cui siano riscontrabili le caratteristiche evidenziate al precedente punto 1), sarà possibile individuare un'autonoma struttura produttiva per ciascuno dei rami d'azienda che insistono nel territorio agevolato (anche nel medesimo comune). Se le condizioni di cui al punto 1) non sono verificate, occorre fare riferimento alla nozione richiamata al precedente

punto 2), nel senso che per individuare la "struttura produttiva" occorre valutare se le unità locali, le diramazioni territoriali, le linee di produzione o i reparti che insistono sul territorio dello stesso comune agevolato siano o meno parte integrante del medesimo processo produttivo.

In sostanza: " se nel territorio del medesimo comune l'impresa ha più unità/diramazioni/linee/reparti riferibili a processi produttivi diversi, deve individuarsi, nell'ambito del predetto comune, una pluralità di strutture produttive " se nel territorio del medesimo comune l'impresa ha unità/diramazioni/linee/reparti riferibili ad un unico processo produttivo, si manifesta, nell'insieme, una struttura produttiva unitaria " se nel territorio del medesimo comune la singola unità/diramazione/linea/reparto è la sola "presenza" dell'impresa sul territorio comunale, la stessa costituirà un'autonoma struttura produttiva.


Fonte: Agenzia Entrate

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