In assenza di scontrino fiscale cosiddetto "parlante" il farmacista può emettere una fattura che contenga la natura, la qualità e la quantità del preparato oltre all'indicazione del codice fiscale dell'acquirente. Ma la detrazione d'imposta ai fini Irpef prevista per l'acquisto di medicinali, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera c) del Tuir, non viene riconosciuta se manca alternativamente uno dei due documenti di spesa.

Questa è la risposta che l'agenzia delle Entrate ha dato con la risoluzione n. 218/E del 12 agosto a una contribuente che ha riscontrato difficoltà a farsi rilasciare lo scontrino fiscale "parlante" per l'acquisto di preparazioni galeniche presso alcune farmacie.

Il quesito

L'interpellante ha comperato delle preparazioni galeniche certa di poter usufruire della detrazione della spesa d'acquisto dei medicinali da riportare nella dichiarazione dei redditi.

Gli scontrini fiscali di cui è in possesso non riportano, però, le specificazioni richieste per poter beneficiare dell'agevolazione prevista, dal momento che la signora ha avuto molte difficoltà, in diverse farmacie, per ottenere il previsto scontrino "parlante". Questo perché, a detta dei farmacisti interpellati, non è possibile l'emissione di detti documenti, per le preparazioni predisposte presso i laboratori interni, in quanto le confezioni risultano prive del codice a barre, che consente la lettura ottica da parte del registratore di cassa.

La richiesta formulata all'Agenzia riguarda la eventualità di "scaricare" tali spese anche in mancanza dello scontrino previsto, possibile a parere dell'istante, stante gli impedimenti riscontrati.

La risposta dell'Agenzia

L'articolo 15, comma 1, lettera c) del Tuir, modificato dalla Finanziaria 2007, ha disposto che alla detrazione d'imposta, per la spesa relativa all'acquisto di medicinali spetta a condizione che questa sia "certificata da fattura o da scontrino fiscale contenente la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e l'indicazione del codice fiscale del destinatario". Al riguardo, l'agenzia delle Entrate ha già fornito chiarimenti in merito con la risoluzione n. 156 del 5 luglio 2007.

Per quanto riguarda la natura della merce è sufficiente la generica definizione di "farmaco" o "medicinale", mentre per la qualità dell'articolo acquistato occorre che sul documento di spesa venga riportata la denominazione del farmaco: queste specificazioni consentono di individuare esattamente il prodotto per il quale si richiede l'agevolazione fiscale.

Anche per le preparazioni galeniche è quindi necessario che la spesa sostenuta sia certificata attraverso un documento che corrisponda a questi requisiti, unitamente al codice fiscale dell'acquirente. Laddove, però vi sia difficoltà a emettere lo scontrino "parlante", la norma prevede che sia sempre possibile farsi rilasciare una fattura contenente tutti i dati richiesti.

Di conseguenza il farmacista può redigere una fattura in cui viene indicata la dicitura "farmaco" per la natura del prodotto e, per la qualità dello stesso, la dicitura "preparazione galenica", oltre al numero di confezioni e al codice fiscale del destinatario del farmaco.

Queste sono le argomentazioni in base alle quali l'Agenzia, con la risoluzione odierna, ritiene di non poter accogliere la richiesta della contribuente, in quanto i documenti di spesa da lei prodotti non soddisfano i requisiti richiesti dall'articolo 15, comma 1, lettera c), del Tuir.


Fonte: Agenzia Entrate

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