Le terapie cellulari avanzate, per la cura di menomazioni funzionali derivanti da patologie congenite o degenerative, si avvalgono di tessuti ottenuti da cellule, che se prelevate da un donatore, diverso dal paziente da curare, si chiamano tessuti omologhi, se ottenuti, invece, da cellule dello stesso paziente si chiamano tessuti autologhi.

L’interpello, contenuto nella risoluzione n. 230/E del 19 agosto, è posto da una società produttrice, da oltre un decennio, di prodotti cellulari autologhi. In passato, alle cessioni di questi prodotti è stata applicata l’aliquota ordinaria Iva del 20 per cento.

Nel 2004, il ministero della Salute ha riconosciuto agli stessi prodotti l’inquadramento nella classe dei medicinali. Mentre nel 2007 arrivano le indicazioni contenute nella proposta di regolamento approvata dal Consiglio europeo.

A questo punto, la società produttrice chiede all’Amministrazione finanziaria se i prodotti realizzati ad personam, tanto con cellule cartilaginee che cutanee, possano essere assoggettati ad aliquote Iva agevolate.

Gli uffici fiscali, non potendo classificare con certezza i prodotti in questione, per composizione e qualificazione merceologica, hanno richiesto il parere dei tecnici dell’agenzia delle Dogane.

Questi ultimi, non avendo a disposizione un campione rappresentativo da esaminare, ritengono, sulla base della documentazione scientifica a disposizione, di poter ricomprendere i prodotti fra “le sostanze umane o animali preparate per usi terapeutici o profilattici che non sono né nominate né comprese in voci più specifiche della Nomenclatura, ivi compresi: i pezzi di ossa, gli organi o gli altri tessuti umani o animali, vivi o conservati, atti alla realizzazione di innesti o trapianti, permanenti…”.

L’interpellante aveva chiesto l’applicazione dell’Iva al 4% per i prodotti ottenuti da cartilagini autologhe e dell’Iva al 10% per quelli ottenuti da cellule cutanee, ritenendo che i primi potessero essere annoverati fra le protesi e gli altri essere considerati a tutti gli effetti come medicinali.

La risoluzione, invece, va oltre la richiesta della società produttrice e riconosce, in entrambi i casi, l’assoggettabilità dell’aliquota ridotta al 4 per cento.

Fonte: Agenzia Entrate

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