Secondo quanto indicato dalla circolare numero 34/2009, diffusa da Assonime, la deduzione Irap, per quanto attiene ai terreni pertinenziali, deve seguire le regole civilistiche. Assonime evidenzia poi come le regole per la deduzione delle spese ai fini Irap, da parte delle società di capitali, non includono il principio di inerenza contenuto nell'articolo 109 del Tuir.

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