Le spese di ospitalità alberghiera e per la somministrazione di alimenti e bevande, pur se correlate all'attività principale del contribuente, devono essere assoggettate al limite di deducibilità del 75%, come previsto nell'ultimo periodo del comma 5, articolo 109 del Tuir, in quanto non assimilabili a spese inerenti all'attività d'impresa.

E' la precisazione dell'agenzia delle Entrate fornita con la risoluzione n. 225/E del 18 agosto, che parte da una richiesta presentata da una società che opera nel campo dei giochi d'azzardo e, per agevolare la permanenza dei propri clienti e accompagnatori presso le strutture che operano in tale ambito, sostiene spese di vitto e alloggio nei loro confronti.

La società fa presente che tali spese sono una componente fondamentale dell'offerta di gioco proposta ai propri clienti e si aggirano, in media, intorno al 10% del valore della produzione realizzato. Queste sono le motivazioni che, suffragate dai chiarimenti forniti dalle circolari 53/2008 e 6/2009, spingono la società a ritenere che tali spese possano essere dedotte integralmente, in quanto, a suo giudizio, direttamente riferibili alla produzione del reddito dell'impresa, anche se non costituenti oggetto dell'attività esercitata.

I tecnici del Fisco non concordano con la soluzione prospettata dalla contribuente e, innanzitutto, ricordano che l'articolo 83, comma 28-quater, lettera a) del Dl 112/2008, ha inserito nel comma 5 dell'articolo 109 del Tuir il seguente periodo: "(…). Fermo restando quanto previsto dai periodi precedenti, le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande, diverse da quelle di cui al comma 3 dell'articolo 95, sono deducibili nella misura del 75 per cento". Proprio dalla lettura del testo citato deriva che il limite del 75% è il tetto massimo di deducibilità delle spese in esame.

A questo proposito l'Agenzia ricorda che non si possono portare in deduzione spese di vitto e alloggio, seppure nel limite del 75%, che non rispondano al principio di inerenza all'attività di impresa previsto dal comma 5 dell'articolo 109 del Tuir e che con la circolare 6/2009 sono stati forniti ulteriori chiarimenti riguardanti la integrale deducibilità di questi costi solo per particolari tipi di imprese. Si trattava, in quel caso, di una società che distribuisce buoni pasto e di un tour operator: per il primo è stata resa possibile l'integrale deducibilità in quanto le spese concorrono direttamente ai ricavi dell'impresa mentre, per il secondo, sono una componente essenziale dei servizi turistici offerti.

Non è questo il caso della società interpellante, poiché le spese di ospitalità alberghiera e di ristorazione sono sostenute per offrire un servizio gratuito ai propri clienti e accompagnatori, ma non rappresentano una componente imprescindibile rispetto al tipo di attività svolta e, nello stesso tempo, tali spese concorrono indirettamente, così come altri costi, alla produzione dei ricavi, essendo solo un elemento aggiuntivo rispetto al servizio offerto.

In conclusione le spese, che rientrano nel campo di applicazione del decreto del ministero dell'Economia e delle Finanze del 19 novembre 2008 in materia di spese di rappresentanza, devono essere assoggettate al limite di deducibilità del 75 per cento.


Fonte: Agenzia Entrate

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