Nell'ambito delle spese riguardanti pranzi e cene, sopportate da imprese e professionisti, la detrazione Iva spetta solamente quando i costi si riferiscono a colazioni di lavoro o a spese di pubblicità e propaganda. Secondo quanto stabilito dalla circolare numero 35/E del 2008 dell'Agenzia delle Entrate, se i costi si configurano come spese di rappresentanza, l'Iva su tali componenti negative non può essere detratta, in quanto la Manovra d'estate non ha modificato l'articolo 19-bis1, comma 1, lettera h) del Testo Unico Iva.
Fonte: Il Sole 24 Ore
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» Spese di vitto e alloggio: nessuna detrazione Iva per le spese di rappresentanza.
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